Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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trale del Cantone, competente secondo la legge federale del 21 dicembre 20075 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA), e informarla sulle proprie intenzioni; successivamente, l’autorità centrale contatta l’autorità competente dello Stato in cui il minore deve essere collocato e trasmette un rapporto su tale minore, motivando la propria decisione di collocamento. Il collocamento all’estero può essere eseguito soltanto previo consenso dell’autorità competente estera.
Esistono tuttavia anche casi in cui i genitori organizzano un collocamento time out all’estero per il minore senza l’intervento dell’autorità di protezione dei minori. Se si rivolgono a un’organizzazione preposta al collocamento autorizzata, questa deve assicurarsi che il posto d’assistenza all’estero soddisfi i requisiti legali. In questo caso, l’articolo 64 AP-OAssM (e di conseguenza le disposizioni della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori) non trova applicazione, poiché il collocamento non è stato deciso dall’autorità di protezione dei minori e quindi non si tratta di un’effettiva misura di protezione nei loro confronti.
3.10.2 Arrivo di famiglie incaricate dell’assistenza dall’estero/trasferimento all’estero
Vista la mobilità della società a livello internazionale, non esiste solo il caso del collocamento di minori all’estero, ma anche quello del trasferimento in Svizzera o all’estero di famiglie cui è stato affidato un minore nel loro luogo di domicilio precedente all’estero o in Svizzera.
Arrivo di genitori affidatari dall’estero
I genitori affidatari con domicilio all’estero sono soggetti all’obbligo di autorizzazione non appena si trasferiscono in Svizzera con il minore che assistono. In linea di principio, è l’autorità competente del luogo di domicilio estero o il rappresentante legale del minore collocato a decidere se il minore può restare con i genitori affidatari e quindi trasferirsi con loro in Svizzera. Alla domanda d’autorizzazione per genitori affidatari deve quindi essere allegato il consenso motivato dell’autorità competente estera, se il rapporto di assistenza è stato deciso dall’autorità, oppure una dichiarazione scritta del rappresentante legale del minore sul motivo e lo scopo della sua permanenza nella famiglia affidataria, se il minore non vi è stato collocato a seguito di una decisione dell’autorità. Senza il consenso dell’autorità estera o la dichiarazione del rappresentante legale del minore, l’autorità competente svizzera non può quindi rilasciare la propria autorizzazione. Alla domanda deve inoltre essere allegata una dichiarazione concernente il mantenimento del minore straniero. La decisione finale sul trasferimento in Svizzera di un minore straniero fino a quel momento domiciliato all’estero spetta all’autorità cantonale degli stranieri. Di conseguenza, l’autorizzazione dell’autorità cantonale competente è valida soltanto se anche l’autorità cantonale degli stranieri ha dato il proprio consenso al trasferimento in Svizzera (art. 60 cpv. 3 AP-OAssM). Il bene del minore deve essere tenuto sempre in considerazione, per cui devono esistere motivi importanti per lasciarlo con i suoi genitori affidatari e permettergli di trasferirsi con loro nel nuovo domicilio. A questo proposito, l'articolo 62 capoverso 3 AP-OAssM sottolinea la responsabilità che hanno le autorità quando prendono la decisione sul rilascio dell’autorizzazione.
Trasferimento all’estero di genitori affidatari
Se genitori affidatari intendono trasferirsi all’estero insieme al minore che assistono, la competente autorità di protezione dei minori deve prima eseguire accertamenti sulla permanenza del minore nella famiglia. È necessario evitare per quanto possibile il collo-
5 RS 211.222.32; FF 2007 2413, in particolare pag. 2414