Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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camento del minore presso un’altra famiglia, poiché per i minori tali cambiamenti sono difficili da affrontare; tuttavia, allo stesso tempo bisogna tenere presente che con il trasferimento all’estero dei genitori affidatari si rischia che non siano più curati i contatti con i genitori biologici o adottivi. La decisione va presa ponderando tutti gli interessi in gioco, ma il bene del minore deve essere considerato prioritario rispetto al desiderio dei genitori di mantenere i contatti con il minore affidato a terzi. L’avamprogetto elenca i principali motivi a giustificazione di una permanenza del minore nella famiglia affidataria (art. 65 AP-OAssM). La possibilità per il minore di trasferirsi all’estero insieme alla sua famiglia affidataria dipende infine anche dalla decisione della competente autorità estera (art. 65 cpv. 4 in combinazione con l’art. 64 cpv. 3 AP-OAssM).

4. Accoglimento di adottandi: ordinanza specifica

Dai lavori di redazione dell’OAssM è risultato che non sarebbe opportuno integrare nell’avamprogetto le disposizioni sull’accoglimento di minori in vista d’adozione, basate soprattutto sulla Convenzione dell’Aia sull’adozione. In previsione dell’entrata in vigore di tale Convenzione, le disposizioni sull’adozione erano già state rivedute nel 2002. Con un’ordinanza specifica, si ottiene una maggiore unità nell’ambito dell’assistenza di minori da parte di terzi, dal momento che gli obiettivi e le prescrizioni di questo settore si differenziano da quello dell’adozione.

L’attuale sezione 2a dell’OAMin (Accoglimento in vista d’adozione) viene quindi eliminata e trasferita in un’ordinanza specifica sull’adozione (OAdoz), insieme alle disposizioni dell’ordinanza del 29 novembre 2002 sul collocamento in vista d’adozione e dell’ordinanza del 29 novembre 2002 sugli emolumenti in materia d’adozione internazionale. Le attuali disposizioni vengono sintetizzate e, per quanto possibile, semplificate. Non sono previste modifiche sostanziali.

Le principali modifiche sono riportate qui di seguito:

• art. 2 cpv. 2: all’UFG compete l’emanazione di istruzioni per impedire abusi nell’ambito

delle adozioni internazionali e dei collocamenti in vista d’adozione (p. es. istruzioni ai Cantoni di non autorizzare adozioni da un determinato Paese d’origine, a causa di un rischio generale di abusi);

• art. 5: l’espressione «autorizzazione provvisoria per l’accoglimento in vista d’adozione di

un affiliando che finora abbia vissuto all’estero» (art. 11g OAMin) viene sostituita dal termine «idoneità all’adozione», per cui, conformemente all’articolo 6 AP-OAdoz, sarà necessaria una «certificazione di idoneità»;

• art. 5 cpv. 3 lett. a ed e: valutazione più precisa dell’idoneità dei futuri genitori adottivi

per minori a partire da 4 anni (attualmente 6 anni, art. 11b cpv. 2 lett. a OAMin) e se la differenza d’età tra il minore e uno dei futuri genitori adottivi supera i 45 anni (attualmente 40 anni, art. 11b cpv. 3 lett. a OAMin);

• art. 5 cpv. 5: possibilità per l’autorità centrale cantonale competente per le adozioni di

prescrivere ai futuri genitori adottivi di frequentare un adeguato corso preparatorio all’adozione (attualmente è prevista solo la possibilità di consigliare un tale corso, art.11e OAMin);

• art. 6 cpv. 2: viene fissata a tre anni la durata di validità massima della certificazione di

idoneità; tale durata di validità può essere applicata come regola generale, nella misura in cui la differenza d’età tra il minore e uno dei futuri genitori adottivi non superi i 45 anni (art. 5 cpv. 3 lett. e AP-OAssM);