Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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Art. 25 Autorizzazione

Cfr. le spiegazioni all’articolo 18.

L’autorizzazione deve inoltre indicare se e in quale misura i genitori affidatari sono adatti per assistere un minore in una situazione di crisi acuta.

1.2.3.2 Sottosezione 2: Istituti di assistenza a tempo pieno

Art. 26 Condizioni di autorizzazione

In virtù dell’articolo 22 capoverso 3, sottostà alle disposizioni concernenti gli istituti di assistenza a tempo pieno chi intende assistere più di tre minori. L’articolo 26 corrisponde all’articolo 19 tranne in un punto; è pertanto possibile rimandare alle spiegazioni su tale articolo. La differenza risiede nelle conoscenze specialistiche di cui devono disporre le persone incaricate dell’assistenza, che per gli istituti di assistenza a tempo pieno sono disciplinate in un’apposita disposizione.

Art. 27 Formazioni riconosciute

Diversamente da quanto richiesto agli istituti di assistenza diurna, il personale incaricato dell’assistenza in un istituto a tempo pieno deve soddisfare requisiti più severi in materia di formazione. Tale differenza risiede principalmente nel fatto che, vista l’intensità della maggior parte delle forme di assistenza corrispondente al bene del minore e tenendo conto che gli istituti di assistenza a tempo pieno accolgono sovente minori che hanno alle spalle una situazione famigliare difficile (misure di protezione dei minori) sono poste esigenze molto più severe rispetto a quanto preteso dagli istituti di assistenza diurna. È dunque richiesta una formazione conseguita presso una scuola superiore o una scuola universitaria professionale in un settore correlato. Per decidere se una formazione sia sufficiente occorre verificare con particolare attenzione se essa è adatta o meno per il lavoro in un istituto di assistenza a tempo pieno. In particolare le persone incaricate dell’assistenza che hanno concluso soltanto una formazione in un settore specialistico correlato devono dimostrare di disporre di un’esperienza pratica sufficiente nell’assistenza e nell’educazione di minori (cpv. 1 lett. b). I requisiti posti alla formazione delle persone incaricate dell’assistenza corrispondono in linea di principio a quelli posti al personale che lavora negli istituti d’educazione per i quali la Confederazione versa sussidi d’esercizio.

Chi intende assumere la funzione di direttore in un istituto deve inoltre disporre della necessaria qualifica in ambito dirigenziale (cpv. 2).

Per quanto concerne i capoversi 3 e 4 è possibile rimandare alle spiegazioni all’articolo 19 capoversi 2 e 3.

Art. 28 Domanda

Questa disposizione corrisponde all’articolo 20, tranne in un punto, ossia la lettera d. Infatti, il progetto per l’assistenza di minori in situazioni di crisi acuta di regola non serve negli istituti di assistenza diurna. Un’assistenza time out o d’emergenza all’interno di un istituto di assistenza diurna non sarebbe logica, poiché si tratta di allontanare per un certo periodo il minore dall’ambiente in cui vive per risolvere una situazione di crisi. Per definizione un istituto di assistenza diurna non è in grado di raggiungere tale obiettivo. È invece importante che un istituto di assistenza a tempo pieno fornisca indicazioni precise su come intende o è in grado di assistere minori in situazioni di crisi. Poiché tali situazioni richiedono che le persone incari-