Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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cate dell’assistenza soddisfino requisiti severi, anche il progetto deve rispondere a determinate esigenze, per permettere all’autorità che rilascia l’autorizzazione di valutare se il collocamento di minori a questo scopo sarebbe effettuato nel rispetto del loro bene. Gli istituti di assistenza a tempo pieno devono inoltre collaborare con i genitori dei minori assistiti (lett. e). Infatti, l’obiettivo di molti collocamenti in istituti è permettere un futuro ritorno del minore nella sua famiglia d’origine. Spesso il fatto che il minore non riesca più a convivere con i propri genitori non dipende da lui (che per esempio è in crisi adolescenziale), bensì piuttosto dai comportamenti dei suoi genitori. In tali casi è utile lavorare anche insieme ai genitori e sensibilizzarli ai problemi del proprio figlio, in modo da cambiare il loro comportamento. Naturalmente, non è possibile collaborare con i genitori nei casi in cui l’autorità che ha deciso il collocamento, per il bene dei minori, mantiene segreto l’istituto in cui sono stati sistemati o vieta il contatto tra genitori e figlio.
Art. 29 Autorizzazione
In linea di principio, è possibile rimandare alle spiegazioni all’articolo 21. Un’eccezione è rappresentata dal capoverso 1 lettera d, secondo cui nell’autorizzazione deve essere stabilito se l’istituto è adatto ad assistere minori in situazioni di crisi acuta (collocamento time out o d’emergenza). Questa precisazione è logica, dal momento che tali collocamenti, effettuati in una situazione di crisi, si rendono sovente necessari inaspettatamente e vanno effettuati in maniera rapida. Inoltre, visto che l’assistenza di minori in situazioni di crisi è molto impegnativa, se le persone incaricate non sono in grado di fornire l’assistenza necessaria, questo danneggia sia il minore sia le persone stesse. Per questo motivo, è opportuno effettuare l’accertamento per tempo, in modo da assicurare che in caso d’emergenza siano a disposizione anche istituti adatti ad intervenire.
Per quanto concerne la precisazione sui diritti e sui doveri degli istituti di assistenza a tempo pieno è possibile rimandare alle spiegazioni all’articolo 18.
1.2.4 Sezione 4: Organizzazioni preposte al collocamento
Art. 30 Condizioni di autorizzazione
L’organizzazione preposta al collocamento è un tipo di istituto con unità di assistenza decentralizzate costituite dai genitori affidatari da loro assunti. Tale disposizione corrisponde dunque in linea di massima alle condizioni previste per gli istituti di assistenza diurna o per gli istituti d’assistenza a tempo pieno, con la differenza che l’organizzazione preposta al collocamento, non assistendo i minori direttamente, non deve soddisfare i requisiti connessi all’assistenza, quali il progetto pedagogico dettagliato, la grandezza dei locali o l’assistenza in caso di emergenza. Oltre a garantire il bene del minore da collocare, a fissare in un progetto educativo i principi e i metodi adottati e a disporre di una base economica sicura, l’organizzazione preposta al collocamento deve dimostrare di avere un’adeguata copertura assicurativa in particolare nell’ambito delle assicurazioni previste dal contratto di lavoro dei collaboratori e dei genitori affidatari assunti. Dal momento che l’organizzazione preposta al collocamento ha la piena responsabilità dei genitori affidatari che ha assunto, è anche tenuta a offrire loro possibilità di formazione e perfezionamento. Questo non significa che deve organizzare direttamente i corsi; può anche incaricare altre istituzioni che dispongono di un’adeguata offerta di formazione.