Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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Art. 31 Formazioni riconosciute

La disposizione corrisponde a grandi linee all’articolo 27; è pertanto possibile rimandare alle spiegazioni a tale articolo. L’articolo 31 chiede conoscenze specifiche che vanno oltre a quelle richieste per gli istituti di assistenza a tempo pieno, dal momento che i collaboratori di un’organizzazione preposta al collocamento devono anche disporre di sufficienti conoscenze teoriche e pratiche delle disposizioni dell’OAssM nonché delle pertinenti disposizioni cantonali in materia di accertamento dell’idoneità dei genitori affidatari richiedenti nonché di vigilanza su questi ultimi. Infatti, con il rilascio dell’autorizzazione, l’autorità centrale cantonale delega compiti che in realtà sarebbero di sua competenza (cfr. art. 2 lett. f e art. 44). Pertanto, l’organizzazione preposta al collocamento deve giustificare la fiducia dell’autorità fornendo i dati opportuni (cpv. 1 lett. c). Almeno il direttore dell’organizzazione preposta al collocamento e i suoi collaboratori incaricati della scelta e della vigilanza dei genitori affidatari devono disporre di conoscenze ed esperienze pari a quelle dei collaboratori dell’autorità centrale cantonale che svolgono la pertinente funzione.

Come i genitori diurni, i genitori affidatari e gli istituti, anche il direttore e i collaboratori delle organizzazioni preposte al collocamento devono dimostrare di possedere le qualifiche professionali necessarie per il collocamento di minori con esigenze particolari (cfr. le spiegazioni all’articolo 19 cpv. 2).

Art. 32 Domanda

Le lettere c-i elencano diversi progetti che l’organizzazione deve allegare alla domanda. Le indicazioni richieste sono volte a certificare che l’organizzazione sia in grado di svolgere, nel rispetto della legge e tenendo conto del bene dei minori collocati, tutti i compiti che le vengono delegati con l’autorizzazione. I Cantoni possono richiedere ulteriori dati o documenti giustificativi o anche precisare i requisiti che devono essere soddisfatti dalla documentazione presentata.

Per quanto concerne le lettere f e i, si vedano anche le spiegazioni all’articolo 28 lettere d ed e.

Art. 33 Autorizzazione

Questa disposizione corrisponde agli articoli 21 e 29, tranne per il contenuto dell’autorizzazione, che riguarda l’ambito di attività dell’organizzazione.

Per quanto concerne le indicazioni sui diritti e sui doveri è possibile rinviare alle spiegazioni all’articolo 18.

1.3 Capitolo 3: Diritti e doveri

1.3.1 Sezione 1: Contratto di assistenza

Art. 34

Secondo l’avamprogetto, un contratto di assistenza scritto è obbligatorio soltanto laddove l’assistenza venga fornita dietro compenso. Se i minori sono assistiti gratuitamente, le persone coinvolte nel rapporto di assistenza sono libere di scegliere se stipulare o meno un contratto scritto. Tuttavia, se decidono di non farlo, devono accordarsi almeno sugli aspetti più importanti del rapporto di assistenza.