Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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La disposizione fornisce un elenco non esaustivo dei punti che sarebbe opportuno regolare in un contratto per evitare divergenze, problemi e controversie nel corso del rapporto di assistenza.
I dati che possono subire modifiche repentine vanno riportati in un allegato del contratto (cpv. 2).
1.3.2 Sezione 2: Genitori diurni e affidatari
Art. 35 Consulenza
I genitori diurni e affidatari, in veste di operatori non professionali, devono poter far capo alla consulenza e al sostegno del servizio cantonale specializzato istituito a tal fine (art. 4 cpv. 2). Va loro in particolare garantito che possano ricevere una consulenza e un sostegno immediato nelle situazioni di crisi, indipendentemente dal momento in cui si verificano (cfr. le spiegazioni all’art. 4 cpv. 2).
Art. 36 Corsi di perfezionamento
Aggiornarsi non significa che i genitori diurni e affidatari debbano frequentare corsi per mesi e anni o addirittura disporre di una formazione in ambito pedagogico. Significa piuttosto che devono aggiornarsi per essere in grado di svolgere ancora meglio il loro ruolo di persone incaricate dell’assistenza di un minore. Anche la frequenza di corsi che durano soltanto una serata può valere come aggiornamento. È utile frequentare soprattutto corsi che si concentrano su un problema specifico che i genitori diurni o affidatari devono o dovranno affrontare e per cui non dispongono ancora delle conoscenze necessarie. Si pensi per esempio a minori assistiti affetti dal disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) o che rifiutano di impegnarsi a scuola o anche in famiglia. Per aggiornamento s’intende anche la frequenza di corsi per imparare a gestire la biografia del minore accolto o per acquisire altre capacità in relazione al rapporto di assistenza. Cosa s’intenda per adeguato dipende dalle circostanze e va quindi stabilito nel singolo caso. Un obbligo a frequentare determinati corsi può essere stabilito dall’autorità cantonale soltanto se il corso si rivela necessario o addirittura indispensabile per l’attività di assistenza, ovvero se una mancata frequenza impedisce effettivamente lo sviluppo positivo del rapporto o del lavoro come genitori diurni o affidatari (cpv. 2).
Queste regole non valgono per il corso introduttivo, che deve essere frequentato obbligatoriamente dopo il rilascio dell’autorizzazione e prima dell’accoglimento del primo minore (cpv. 1). Tale corso permette ai futuri genitori diurni e affidatari di farsi un’idea dell’attività pratica che sono chiamati a svolgere. Infatti, nonostante le spiegazioni e le informazioni dettagliate, spesso sono diffuse opinioni che devono essere corrette con l’aiuto di esperti. L’assistenza di minori, soprattutto se fornita a tempo pieno, segue spesso una dinamica particolare, per cui, anche se le esperienze con i propri figli possono risultare utili, non possono comunque sostituire un corso intensivo e mirato.
Art. 37 Comunicazione
Il capoverso 1 si riferisce agli articoli 15-18 (genitori diurni) e agli articoli 22-25 (genitori affidatari), stabilendo che devono essere comunicati tutti i cambiamenti che incidono sulle condizioni di rilascio dell’autorizzazione, per esempio se la madre diurna o affidataria non ha più l’esercizio dei diritti civili, se le condizioni abitative risultano inadeguate a seguito di un trasloco o di ulteriori figli, oppure se non possono essere frequentati i corsi prescritti dall’autorità cantonale. Occorre però anche comunicare se i genitori affidatari disdicono il rapporto di la-