Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

voro con l’organizzazione preposta al collocamento dalla quale sono stati assunti e si mettono in proprio, anche perché ora in questi casi la vigilanza spetta all’autorità cantonale competente. Il capoverso 2 precisa gli eventi importanti che vanno comunicati in ogni caso. Tuttavia, non soltanto l’autorità cantonale che esercita la vigilanza, ma anche i genitori biologici o l’autorità che ha effettuato il collocamento hanno un interesse a essere informati su eventi importanti che riguardano direttamente o indirettamente il minore collocato. Per questo motivo, il capoverso 3 fissa un pertinente obbligo di comunicazione per i genitori diurni o affidatari. Le informazioni che i genitori biologici o l’autorità di protezione dei minori desiderano o esigono possono essere anche stabilite nel contratto di assistenza.

Il capoverso 4 obbliga inoltre i genitori affidatari a rendere noti gli eventi che hanno comunicato all’autorità cantonale, a quella di protezione dei minori o ai genitori biologici anche all’organizzazione preposta al collocamento dalla quale sono assunti.

Art. 38 Trasmissione di dati statistici

L’autorizzazione deve precisare quali dati occorra trasmettere all’autorità competente (art. 69 cpv. 3); questi devono essere trasmessi ogni anno spontaneamente. Anche i parenti e gli affini che assistono minori come genitori diurni e affidatari e che in virtù dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a o b non sottostanno ad alcun obbligo di autorizzazione sono tenuti a informare l’autorità competente sulla propria attività. Senza questo obbligo di informare, le statistiche sull’assistenza extrafamiliare di minori sarebbero incomplete e molto meno attendibili, dal momento che molti rapporti di assistenza non verrebbero rilevati. I genitori diurni e affidatari devono essere informati che l’elaborazione dei dati rilevati è anonima e non permette di risalire alla fonte.

1.3.3 Sezione 3: Istituti

Art. 39 Corsi di perfezionamento

A differenza dei genitori diurni e affidatari, cui è richiesto un aggiornamento adeguato alle circostanze, i direttori di istituti e i loro collaboratori incaricati dell’assistenza sono tenuti a frequentare corsi di perfezionamento. Inoltre, tali corsi devono essere organizzati da una struttura riconosciuta dal Cantone. Le differenze rispetto all’articolo 36 sono giustificate dal fatto che a un istituto specializzato e ai suoi collaboratori può essere richiesto un impegno d’aggiornamento maggiore e più diversificato che ai genitori diurni e affidatari. Se necessario, i Cantoni possono anche prevedere un obbligo di frequenza di determinati corsi (cpv. 2).

Art. 40 Doveri degli istituti di assistenza a tempo pieno

Mentre nell’assistenza diurna il minore fa la spola tra la famiglia diurna o l’asilo e i propri genitori, in un istituto di assistenza a tempo pieno viene spesso assistito per un lungo periodo di tempo sia di giorno sia di notte, a volte addirittura senza contatti con l’esterno. In una tale situazione è molto importante che il minore non si senta in balia del sistema «istituto», e che le persone incaricate dell’assistenza e il direttore dell’istituto rispettino il suo diritto di autodeterminazione. Il capoverso 1 elenca tre aspetti rilevanti di cui il minore assistito deve essere a conoscenza e all’attuazione dei quali ha diritto. Per quanto riguarda la lettera b, è necessario sottolineare che il minore può rivolgersi a persone di fiducia che operano sia all’interno sia all’esterno dell’istituto. Infatti, se il minore ha persone di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità soltanto all’interno dell’istituto, potrebbe sentirsi solo, poiché tali persone o uffici sono percepiti come parte del sistema e non come attori oggettivi e neutrali in cui poter avere