Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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piena fiducia. Le proposte del minore assistito capace di discernimento riguardanti la persona che auspicherebbe come persona di fiducia vanno esaminate; occorre tenere in considerazione la proposta del minore, purché non vi siano importanti motivi che vi si oppongano. Se non è disponibile nessuna persona di fiducia al di fuori dell’istituto, il minore deve almeno sapere come contattare il proprio curatore o l’autorità di protezione dei minori che ha deciso il collocamento.

Il capoverso 2 disciplina i doveri degli istituti nel caso sia necessario collocare il minore altrove o ricollocarlo nella famiglia d’origine. Questi cambiamenti sono spesso problematici per i minori: proprio se si trovano molto bene nel nuovo posto e non desiderano essere collocati altrove o ritornare nella famiglia d’origine, è importante che vengano adeguatamente preparati e accompagnati, in modo da garantire un esito positivo della decisione. Sebbene anche l’autorità di protezione dei minori debba assicurarsi che il minore non sia lasciato solo dopo la decisione, sovente l’istituto in cui questi ha passato già diversi anni conosce meglio le sue esigenze e può quindi svolgere tale compito più accuratamente. In ogni caso, la decisione non deve giungere inaspettata ed essere attuata a breve termine.

Il capoverso 3 sancisce una misura d’accompagnamento per l’istituto: deve aiutare il minore assistito a trovare una soluzione, se quest’ultimo raggiunge la maggiore età e non è ancora in grado di provvedere al proprio sostentamento. Questa situazione è molto frequente, dato che a diciotto anni sovente non si ha ancora alcun diploma di formazione. Questa disposizione è stata introdotta in seguito a casi in cui minori in affidamento si sono sentiti abbandonati dalle autorità al raggiungimento della maggiore età e i genitori affidatari hanno dovuto occuparsi di loro anche dal punto di vista finanziario. Naturalmente, la soluzione di questo problema non può essere delegata soltanto agli istituti, alle organizzazioni preposte al collocamento (cfr. art. 47 cpv. 3) o addirittura ai genitori affidatari. Anche la competente autorità di protezione dei minori è invitata a occuparsene, fornendo il proprio sostegno.

La documentazione personale di un minore assistito (cpv. 4) serve a fornire informazioni su diversi aspetti importanti della sua vita quotidiana. Si tratta in particolare di eventi, osservazioni, decisioni e altre indicazioni che non compaiono necessariamente nei documenti dell’autorità di protezione dei minori, ma che forniscono ugualmente una panoramica dello sviluppo del minore e delle decisioni nonché delle misure prese dalle persone incaricate dell’assistenza. La documentazione fornisce quindi una base per capire le motivazioni di determinate decisioni e anche un punto di partenza per aiutare l’autorità di protezione dei minori nelle decisioni future.

Il capoverso 5 disciplina per quanti anni occorre conservare la documentazione, mentre il capoverso 6 stabilisce chi può chiedere di consultarla.

Art. 41 Liste

Tutti gli istituti di assistenza sono tenuti a presentare ogni anno all’autorità cantonale che esercita la vigilanza liste sui minori da loro assistiti (cpv. 1 e 2). Per gli istituti di assistenza diurna bastano informazioni fondamentali (cpv. 3), mentre gli istituti di assistenza a tempo pieno devono fornire informazioni dettagliate (cpv. 4). Tale differenza è motivata dal fatto che i secondi sovente accolgono minori collocati in seguito a misure di protezione. In questo caso, la vigilanza deve essere più severa e richiede dunque strumenti che permettano di valutare in modo più approfondito i rapporti di assistenza. Gli eventi particolari menzionati nel capoverso 4 lettera d sono per esempio eventuali reati, malattie particolari o in generale problemi di una certa portata, ma anche eventi e cambiamenti positivi di una certa importanza.