Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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Art. 42 Comunicazioni
Il capoverso 1 si riferisce rispettivamente agli articoli 19-21 (istituti di assistenza diurna) e 26-29 (istituti di assistenza a tempo pieno), stabilendo che devono essere comunicati tutti i cambiamenti che incidono sulle condizioni di rilascio dell’autorizzazione, per esempio, se l’istituto non dispone più di sufficienti risorse finanziarie, i locali non sono più adeguati per qualsivoglia motivo o il personale incaricato dell’assistenza non è più sufficiente. Il capoverso 2 precisa alcuni degli eventi che vanno comunicati anticipatamente e il capoverso 3 riporta quelli che sottostanno all’obbligo di comunicazione non appena si verificano. Tuttavia, anche i genitori biologici o l’autorità che ha effettuato il collocamento hanno un interesse a essere informati su eventi importanti che riguardano direttamente o indirettamente il minore collocato. Per questo motivo, il capoverso 4 fissa un pertinente obbligo di comunicazione per l’istituto. Eventualmente, gli eventi che devono essere comunicati possono anche essere stabiliti più dettagliatamente nel contratto di assistenza.
Art. 43 Trasmissione di dati statistici
Cfr. le spiegazioni all’articolo 38.
1.3.4 Sezione 4: Organizzazioni preposte al collocamento
Art. 44 Assunzione e vigilanza di genitori affidatari
Con l’autorizzazione le organizzazioni preposte al collocamento acquisiscono ampi diritti, ma devono ottemperare anche a determinati doveri (cfr. Parte generale, n. 3.8.1). Caratteristica di un’organizzazione preposta al collocamento è che in linea di principio sceglie autonomamente le famiglie affidatarie con cui collaborare, eseguendo l’accertamento dell’idoneità dei richiedenti, presentando la domanda di autorizzazione all’autorità cantonale competente ed esercitando in seguito la vigilanza sui genitori affidatari ai quali è stata rilasciata un’autorizzazione cantonale e che sono stati assunti dall’organizzazione secondo le disposizioni del Diritto delle obbligazioni sul contratto di lavoro (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. b). Per «autorità cantonale competente» alla quale va chiesto il rilascio dell’autorizzazione s’intende sempre quella del Cantone di domicilio dei futuri genitori affidatari. L’organizzazione preposta al collocamento può scegliere, assumere ed esercitare la vigilanza su genitori affidatari in tutta la Svizzera; ciò significa dunque che il Cantone di domicilio di questi ultimi può essere diverso dal Cantone ove ha sede l’organizzazione preposta al collocamento. L’autorizzazione tuttavia può essere rilasciata unicamente dall’autorità del Cantone di domicilio dei genitori affidatari.
Questa disposizione precisa che l’accertamento della situazione dei candidati per il rilascio di un’autorizzazione come genitori affidatari e la vigilanza su di loro devono essere eseguiti secondo le disposizioni dell’ordinanza e di eventuali altre disposizioni cantonali. In altre parole, sia per l’accertamento della situazione di future famiglie affidatarie sia per la successiva attività di vigilanza, l’organizzazione preposta al collocamento è tenuta ad applicare le stesse disposizioni del diritto federale e cantonale applicate dalla competente autorità cantonale. Per questo motivo, è assolutamente necessario che le persone che ne sono incaricate dispongano delle conoscenze ed esperienze necessarie.
Va da sé, e dunque non necessita di una disposizione nell’OAssM, che le organizzazioni preposte al collocamento possono assumere genitori affidatari a cui le autorità cantonali competenti hanno già rilasciato un’autorizzazione nella procedura ordinaria, senza inoltrare una nuova domanda (cpv. 1 lett. a) e che anche i genitori affidatari autorizzati e assunti da un’organizzazione preposta al collocamento possono continuare a svolgere la propria attività