Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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di assistenza in modo indipendente nel caso in cui disdicano il rapporto contrattuale (per quanto concerne l’obbligo di comunicazione, si vedano le spiegazioni all’art. 37).

Art. 45 Collocamento

Il capoverso 1 disciplina il collocamento, riprendendo il principio secondo cui un collocamento può aver luogo soltanto se i genitori affidatari dispongono di un’autorizzazione rilasciata loro dall’autorità cantonale competente, sono stati assunti dall’organizzazione preposta al collocamento ed è stata verificata l’idoneità del singolo posto d’assistenza. Spetta all’organizzazione preposta al collocamento verificare l’adempimento di questi tre criteri per il collocamento di un minore.

Il capoverso 2 precisa che la decisione di collocamento non può venir presa dall’organizzazione preposta al collocamento bensì che quest’ultima deve fondarsi sulla decisione della persona o dell’autorità competente, del rappresentante legale del minore o dell’autorità di protezione dei minori, a cui spetta pure la vigilanza sull’assistenza di un minore

(cfr. art. 3 cpv. 2). L’organizzazione preposta al collocamento deve provvedere a un contatto regolare con chi ha deciso il collocamento, al fine di garantire l’indispensabile scambio di informazioni.

Art. 46 Sostegno specialistico dei genitori affidatari

Il minore collocato da un’organizzazione e i suoi genitori affidatari non devono essere lasciati a se stessi. È piuttosto compito dell’organizzazione accompagnare il rapporto di assistenza in corso di sviluppo o già esistente tra il minore e i genitori affidatari. Questo significa, tra le altre cose, che l’organizzazione deve informarsi regolarmente sul rapporto tra le parti, effettuare visite sul posto per poter valutare meglio la situazione, oppure offrire il proprio sostegno se il minore e/o i genitori affidatari le chiedono aiuto. L’obbligo d’accompagnamento del rapporto di assistenza costituisce il necessario completamento e dunque la conseguenza logica degli accertamenti dell’idoneità individuale (affinità tra minore e famiglia affidataria). Esso serve anche a verificare la propria scelta e all’occorrenza a provvedere a un collocamento in un’altra famiglia se il rapporto d’assistenza non si sviluppa come previsto.

L’organizzazione preposta al collocamento deve anche occuparsi della necessaria formazione e del perfezionamento dei genitori affidatari assunti (cfr. art. 30 lett. c). Tale obbligo va visto nel quadro delle competenze generali delle organizzazioni preposte al collocamento per i genitori affidatari da loro assunti.

Art. 47 Doveri nei confronti del minore

Cfr. le spiegazioni all’articolo 40 capoversi 1-3.

Art. 48 Corsi di perfezionamento

Cfr. le spiegazioni all’articolo 39.

Art. 49 Documentazione e obbligo d’informazione

Cfr. le spiegazioni all’articolo 40 capoversi 4-6.