Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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Art. 50 Liste
La disposizione corrisponde in forma leggermente ampliata all’articolo 41.
Art. 51 Rapporto
Il rapporto in questione non verte sui rapporti di assistenza individuali bensì deve fornire una panoramica annuale particolareggiata dell’attività dell’organizzazione preposta al collocamento. Ne fanno parte le attività organizzate e i programmi d’assistenza o i nuovi servizi che vengono proposti per i minori assistiti e/o le famiglie affidatarie come pure eventuali difficoltà o problemi che possono essere sorti in determinati ambiti. Il rapporto deve in particolare fornire dati particolareggiati sulla vigilanza esercitata in vece dell’autorità cantonale competente sui genitori affidatari che l’organizzazione preposta al collocamento ha assunto. L’autorità cantonale può chiedere di consultare i verbali della vigilanza. Il Cantone emana le disposizioni esecutive necessarie per l’attività di vigilanza di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettera e.
Art. 52 Comunicazioni
Il capoverso 1 si riferisce agli articoli 30-33 stabilendo che devono essere comunicati tutti gli eventi che incidono sulle condizioni di rilascio dell’autorizzazione, per esempio se l’organizzazione preposta al collocamento non dispone più di un numero sufficiente di collaboratori che dispongono di una formazione per esaminare le domande delle persone che chiedono di diventare genitori affidatari o per offrire sostegno ed esercitare la vigilanza sui genitori affidatari assunti. Il capoverso 2 precisa quali eventi vanno comunicati in anticipo mentre il capoverso 3 contiene quelli che vanno comunicati in ogni caso non appena si sono verificati. Tuttavia anche i genitori biologici o l’autorità che ha effettuato il collocamento hanno un interesse a essere informati su eventi importanti che riguardano direttamente o indirettamente il minore collocato. Per questo motivo, il capoverso 4 fissa un pertinente obbligo di comunicazione per l’organizzazione preposta al collocamento. Eventualmente, informazioni più precise sugli eventi che vanno comunicati possono essere anche stabilite nel contratto di assistenza.
Art. 53 Trasmissione di dati statistici
Cfr. le spiegazioni all’articolo 38.
1.4 Capitolo 4: Vigilanza
Art. 54 Vigilanza su genitori diurni, genitori affidatari e istituti
La disposizione prevede che i genitori diurni, i genitori affidatari e gli istituti siano sottoposti almeno a una visita all’anno. La vigilanza deve essere svolta da collaboratori esperti dell’autorità cantonale centrale, con le necessarie conoscenze professionali, non riguardanti soltanto cognizioni precise sul diritto applicabile, bensì anche conoscenze specifiche ed esperienza nell’assistenza dei minori che devono essere in grado di valutare. A tal fine possono ad esempio interrogare personalmente il minore in assenza dei genitori diurni o affidatari. Se vi sono dubbi fondati sull’idoneità dei genitori incaricati dell’assistenza o dell’istituto, è possibile effettuare una visita senza preavviso.
Per svolgere la vigilanza non sono tuttavia necessarie soltanto conoscenze specifiche ed esperienza, bensì anche le buone maniere e il tatto necessario, in particolare nei confronti dei genitori affidatari, nella cui sfera personale irrompono le persone che svolgono la vigilan-