Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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za, e nei confronti dei minori assistiti.
Il capoverso 3 non si riferisce tanto a minori in custodia diurna bensì piuttosto a minori collocati a tempo pieno, poiché i primi sono meno esposti a pericoli. Tale disposizione è molto importante nella misura in cui le autorità cantonali esercitano innanzitutto la vigilanza sui genitori diurni, sui genitori affidatari e sugli istituti e non sul rapporto di assistenza individuale. La vigilanza sull’assistenza di un minore nel singolo caso resta piuttosto di competenza della persona o dell’autorità che ha deciso il collocamento (cfr. art. 3 cpv. 2). Qualora nel singolo caso la vigilanza o l’accompagnamento si rivelassero insufficienti, occorre fare presente alla persona o all’autorità competente i suoi doveri di vigilanza ed esortarla a prendere le pertinenti misure.
Prima di ordinare come ultima ratio la chiusura dell’istituto, l’autorità cantonale può anche sottoporlo a una vigilanza particolare ed emanare disposizioni speciali a tal fine (cpv. 4). Si ricorre a tale possibilità quando i responsabili dell’istituto non sono temporaneamente in grado di colmare le lacune riscontrate. Mediante questa misura è possibile tentare di mantenere in attività l’istituto invece di procedere alla sua chiusura. La vigilanza speciale non deve tuttavia diventare una situazione permanente bensì rimanere una soluzione transitoria. Ove tuttavia risulti che una soluzione definitiva del problema non è o non è più possibile nonostante tutti gli sforzi intrapresi, l’autorizzazione è revocata e l’istituto chiuso. La disposizione non permette all’autorità cantonale di agire al posto delle persone responsabili dell’istituto. Tale disposizione si trova anche nel diritto vigente (art. 20 cpv. 2 OAMin).
Art. 55 Vigilanza su organizzazioni preposte al collocamento
A differenza di quanto succede per i genitori incaricati dell’assistenza e gli istituti, un sopralluogo nei locali dell’organizzazione preposta al collocamento è utile soltanto fino a un certo punto, anche perché non è il luogo in cui vengono assistiti i minori. La vigilanza si limita per lo più all’esame della documentazione presentata, che deve comunque venir effettuato una volta all’anno, e ai contatti con le autorità di protezione dei minori che, a ragione del loro obbligo di vigilanza sul rapporto d’assistenza, possono fornire informazioni sul loro grado di soddisfazione nei confronti dell’organizzazione e del collocamento dei minori nei singoli casi (art. 3 cpv. 2) e sono anche tenute a comunicare all’autorità cantonale le lacune o le violazioni riscontrate (art. 71 cpv. 2). In casi motivati l’autorità cantonale è autorizzata a effettuare visite di controllo presso i genitori affidatari sottoposti di regola alla vigilanza dell’organizzazione preposta al collocamento. Si tratta di casi motivati se le segnalazioni riguardanti determinati genitori affidatari si moltiplicano, ma l’organizzazione non prende alcun provvedimento. Come ultima ratio vi è pure la possibilità che l’autorità cantonale revochi l’autorizzazione ai genitori affidatari. Se si tratta di genitori affidatari che hanno il loro domicilio in un Cantone diverso da quello ove ha sede l’organizzazione preposta al collocamento, l’autorità cantonale di vigilanza competente per quest’ultima non può effettuare la visita di controllo, bensì deve affidare tale compito all’autorità competente del Cantone di domicilio. Dal momento che con l’autorizzazione vengono delegate ampie competenze all’organizzazione preposta al collocamento, la vigilanza va effettuata in modo particolarmente accurato e approfondito.