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Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine
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Legge federale Avamprogetto sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 122 cpv. 1 della Costituzione federale1,
decreta:
I
La legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)2 è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Negli articoli 305, cpv. 3 e 315, cpv. 1, l’espressione «giudice» è sostituita con «giudice del concordato».
Negli articoli 338, cpv. 2, 339 cpv. 1, 4, 347 cpv. 3, 4 e 348, cpv. 1, 2, l’espressione «giudice dei concordati» è sostituita con «giudice del concordato».
Art. 4, rubrica
C. Assistenza
1. In generale
Art. 4 (nuovo)
2. Procedure1 Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente connesconnesse
si, gli organi di esecuzione forzata, le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolte coordinano nel limite del possibile i loro atti.
2 I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare chi eserciterà un’unica competenza per l’insieme delle procedure.
Art. 173 cpv. 1, 3
1 Concerne soltanto il testo tedesco.
3 Abrogato
1RS 101