Progetto

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Legge federale Avamprogetto sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 122 cpv. 1 della Costituzione federale1,

decreta:

I

La legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)2 è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Negli articoli 305, cpv. 3 e 315, cpv. 1, l’espressione «giudice» è sostituita con «giudice del concordato».

Negli articoli 338, cpv. 2, 339 cpv. 1, 4, 347 cpv. 3, 4 e 348, cpv. 1, 2, l’espressione «giudice dei concordati» è sostituita con «giudice del concordato».

Art. 4, rubrica

C. Assistenza

1. In generale

Art. 4 (nuovo)

2. Procedure1 Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente connesconnesse

si, gli organi di esecuzione forzata, le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolte coordinano nel limite del possibile i loro atti.

2 I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare chi eserciterà un’unica competenza per l’insieme delle procedure.

Art. 173 cpv. 1, 3

1 Concerne soltanto il testo tedesco.

3 Abrogato

1RS 101

2 RS 281.1