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Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine

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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 288 cpv. 2 (nuovo)

2 Nel caso della revocazione di un atto a favore di una persona vicina al debitore, spetta a tale persona provare che non poteva riconoscere l’intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo (art. 663e CO6).

Art. 288a

4. Computo dei Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286 a 288:

termini

1. la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;

2. Abrogato;

3. nel caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione;

4. la durata della preventiva esecuzione.

Art. 292

E. Prescrizione L’azione revocatoria si prescrive:

1. due anni dopo la notificazione dell’attestato di carenza di beni dopo il pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);

2. due anni dopo la dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);

3. due anni dopo l’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo.

Art. 293

A. Introduzione La procedura concordataria è promossa mediante:

a. una richiesta del debitore; occorre allegarvi un bilancio, un conto di esercizio e un piano di liquidità o documenti equivalenti da cui emerge lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore;

b. una richiesta di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento;

c. la trasmissione degli atti secondo l’articolo 173a.

6 RS 220