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Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine

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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 296

6. Pubblicazione La concessione della moratoria è pubblicata e comunicata senza

indugio all’ufficio d’esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.

Art. 296 (nuovo)

7. Sospensione1

Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria concordataria, il giudice del concordato la sospende d’ufficio. L’articolo 296 si applica per analogia.

2 Il giudice convoca per un’udienza il debitore e, all’occorrenza, il creditore che ne faccia richiesta. Il commissario presenta un rapporto orale o scritto. Il giudice può sentire anche altri creditori.

3 La decisione di sospensione può essere impugnata con ricorso conforme al Codice di procedura civile del ...8.

Art. 296b (nuovo)

8. Dichiarazione Il fallimento può essere dichiarato d’ufficio prima della scadenza della di fallimento

moratoria se:

a. è indispensabile per preservare il patrimonio del debitore;

b. manifestamente non è possibile risanare od omologare il concordato; o

c. il debitore contravviene all’articolo 298 o alle istruzioni del commissario.

Art. 297

D. Effetti della1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna moratoria

esecuzione contro il debitore. È fatta eccezione per l’esecuzione in via

1. Sui diritti dei

creditori di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; tale pegno

non può essere realizzato.

1bis L’articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.

2 Il sequestro e altre misure cautelari sono escluse per i crediti concordatari.

2bis La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.

2ter I procedimenti civili e le procedure amministrative concernenti i crediti concordatari sono sospesi, eccezion fatta per i casi urgenti.

8 RS …