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Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Art. 307
3. Impugnazione1 La decisione concordataria può essere impugnata con un ricorso
conforme al Codice di procedura civile svizzero del …9.
2 Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che l’autorità di ricorso non disponga diversamente.
Art. 308
4. Comunicazio- Scaduto il termine inutilizzato di ricorso o terminata la procedura di ne e pubblica-
zione ricorso:
a. la decisione concordataria è comunicata senza indugio all’ufficio d’esecuzione, all’ufficio dei fallimenti e al registro fondiario. La decisione è inoltre tempestivamente comunicata al registro di commercio, se un debitore è iscritto nel registro di commercio;
b. la decisione è pubblicata;
c. cessano gli effetti della moratoria.
Art. 309
C. Effetti Con il rigetto del concordato, si reputa il fallimento dichiarato per
1. In caso di legge.
rigetto
Art. 310
2. In caso di1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano omologazione
sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del
a. Obbligatorietà
per i creditori commissario, dopo detta pubblicazione (crediti concordatari). Fanno
eccezione i crediti garantiti da pegno immobiliare, purché coperti da quest’ultimo.
2 I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell’attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un rapporto obbligatorio di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.
Art. 314 cpv. 1bis (nuovo)
1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante.
9 RS …