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Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine

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III

Modifica di altri atti legislativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile svizzero del 10 dicembre 190710

Art. 712k

b. Diritto di1

ritenzione Per i crediti da contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione dei comproprietari ha il diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nei locali del comproprietario e servono all’uso o al godimento dei medesimi.

2 Sono esclusi dal diritto di ritenzione gli oggetti impignorabili o appartenenti a terzi.

3 La comunione può sollecitare l’aiuto dell’ufficio d’esecuzione per proteggere il proprio diritto di ritenzione.

2. Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)11

Art. 268, 268a, 268b e 299c

Abrogati

Art. 679 cpv. 2

Abrogato

Art. 333b (nuovo)

Trasferimento1

dell’azienda in Con il trasferimento dell’azienda a un terzo nel corso di una moratocaso di insolven- ria concordataria a seguito di fallimento o di concordato con abbandoza

no dell’attivo, i rapporti di lavoro passano all’acquirente con tutti i diritti e gli obblighi che ne risultano se tale trasferimento è stato concordato con l’acquirente ed il lavoratore non vi si oppone. Per il resto l’articolo 333a si applica per analogia.

2 Le disposizioni sulla consultazione e l’informazione (art. 333a) non si applicano se l’azienda è trasferita nel quadro di un fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo.

10 SR 210

11 SR 220