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Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Art. 318 cpv. 1
1 Il concordato contiene disposizioni circa:
1. la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo; il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante;
2. la designazione dei liquidatori e il numero di membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni;
3. il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge; se i beni sono ceduti a un terzo, il modo e le garanzie d’esecuzione della cessione;
4. gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.
Art. 331 cpv. 2
2 Per il computo dei termini ai sensi degli articoli 286, 287 e 288 fa stato la concessione della moratoria concordataria in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento.
Art. 332 cpv. 1
1 Il debitore o un creditore può proporre un concordato. In tal caso, l’amministrazione del fallimento lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.
Art. 350
Abrogato
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.