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Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine

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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

1. la durata della procedura di concordato precedente la dichiarazione di fallimento;

2. abrogato;

3. la durata di una causa concernente il credito;

4. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione.

Titolo prima dell’art. 282

Titolo nono: Disposizioni speciali relative al diritto di ritenzione della comunione dei comproprietari

Art. 283 cpv. 1, 3

1 La comunione dei comproprietari può domandare l’assistenza dell’ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione anche prima d’iniziare l’esecuzione (art. 712k CC4).

3 L’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa un termine entro il quale la comunione deve promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno.

Art. 284

Reintegrazione Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, di oggetti

potranno essere riportati, con l’assistenza della polizia, negli appositi locali, entro dieci giorni dall’asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice.

Art. 285, rubrica e cpv. 3 (nuovo)

A. Principi3 Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria; è fatta eccezione nei casi in cui un giudice del concordato o una delegazione dei creditori abbia autorizzato la revocazione.

Art. 286 cpv. 3 (nuovo)

3 Nel caso della revocazione di un atto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi sia disproporzione tra prestazione e corrispettivo. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo (art. 663e CO5).

4 RS 210

5 RS 220