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Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Art. 301 cpv. 2
2 Il commissario trasmette, con lettera semplice, una copia della pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.
Art. 302, rubrica
F. Assemblea dei
creditori
Art. 303, rubrica
G. Diritti contro
i coobbligati
Art. 304, rubrica
H. Relazione del
commissario;
pubblicazione
dell’udienza
d’omologazione
Art. 305 cpv. 1
1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito prima della decisione di omologazione:
a. la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell’ammontare complessivo dei crediti; o
b. un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.
Art. 306
B. Omologazio-1 L’omologazione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
ne
1. Condizioni 1. La somma offerta deve essere in giusta proporzione con i
mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative.
1bisAbrogato
2. L’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l’adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito. L’articolo 305 capoverso 3 si applica per analogia.
3. In caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di quote di partecipazione contribuiscono equamente al risanamento.
2 Il giudice del concordato può, d’ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non disciplinato in modo sufficiente.