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Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine

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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 301 cpv. 2

2 Il commissario trasmette, con lettera semplice, una copia della pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

Art. 302, rubrica

F. Assemblea dei

creditori

Art. 303, rubrica

G. Diritti contro

i coobbligati

Art. 304, rubrica

H. Relazione del

commissario;

pubblicazione

dell’udienza

d’omologazione

Art. 305 cpv. 1

1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito prima della decisione di omologazione:

a. la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell’ammontare complessivo dei crediti; o

b. un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.

Art. 306

B. Omologazio-1 L’omologazione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

ne

1. Condizioni 1. La somma offerta deve essere in giusta proporzione con i

mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative.

1bisAbrogato

2. L’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l’adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito. L’articolo 305 capoverso 3 si applica per analogia.

3. In caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di quote di partecipazione contribuiscono equamente al risanamento.

2 Il giudice del concordato può, d’ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non disciplinato in modo sufficiente.