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Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Art. 293(nuovo)
B. Moratoria1 Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria
provvisoria di quattro mesi al massimo e adotta d’ufficio ulteriori
1. Concessione
provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore.
2 Dichiara d’ufficio il fallimento se manifestamente non vi è alcuna prospettiva di risanamento o di omologazione di un concordato.
Art. 293b (nuovo)
2. Commissario Il giudice del concordato può nominare uno o più commissari provviprovvisorio
sori per un esame più approfondito delle prospettive di risanamento o di omologazione di un concordato. L’articolo 295 si applica per analogia.
Art. 293c (nuovo)
3. Effetti della1 La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria moratoria
provvisoria definitiva.
2 Non va pubblicata purché sia garantita la tutela di terzi. In tale caso:
a. la comunicazione agli uffici non ha luogo;
b. un’esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non proseguita;
c. l’effetto giuridico di cui all’articolo 297 capoverso 2bis si esplica soltanto al momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario.
Art. 293d (nuovo)
4. Rimedi La decisione di concessione della moratoria provvisoria e la nomina giuridici
del commissario provvisorio non sono impugnabili.
Art. 294
C. Moratoria1 Il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per definitiva
ulteriori quattro a sei mesi allorquando, durante la moratoria provviso-
1. Udienza e
decisione ria, appaia probabile un risanamento o l’omologazione del concordato;
decide d’ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.
2 Il giudice convoca per un’udienza il debitore ed eventuali creditori che ne facciano richiesta. Il commissario provvisorio presenta un rapporto orale o scritto. Il giudice può sentire anche altri creditori.
3 Il giudice dichiara d’ufficio il fallimento se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o di omologazione del concordato.