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Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 14 pagine

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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

2quater Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.

3 La concessione della moratoria sospende nei confronti del debitore il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.

4 Per la compensazione valgono gli articoli 213-214. La concessione della moratoria sostituisce la dichiarazione di fallimento.

5 L’articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia purché e non appena il commissario comunica al contraente la conversione del credito.

Art. 297a (nuovo)

2. Sui rapporti Con il consenso del commissario, il debitore può disdire in ogni istanobbligatori di

durata del te, per una scadenza qualsiasi, un rapporto obbligatorio di durata debitore indennizzando la controparte; l’indennizzo è considerato un credito

concordatario.

Art. 298

3. Sulla capacità1 Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del comdi disporre del

debitore missario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determi-

nati atti possono essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore.

2 Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.

2bis Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

3 Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su rapporto del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d’ufficio il fallimento.

Art. 299, rubrica

E. Procedura di

moratoria

1. Inventario e

stima del pegno

Art. 300 cpv. 1

2. Avviso ai1 Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e creditori

296), ad insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto al voto alle deliberazioni sul concordato. Egli invia, con lettera semplice, una copia della pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.