Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine
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3.6 Disposizioni penali
Protocollo sulle ami Legge sulle armi Legge sul materiale Legge sui beni a da fuoco bellico duplice impiego
art. 5 art. 33 segg., art. 20 art. 33 segg. art. 14 segg.
Il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco è l’unico documento che esige precise disposizioni penali per reprimere le attività illegali legate alle armi da fuoco e alle loro parti e munizioni. Soltanto alcuni punti contenuti in queste disposizioni non sono ancora contemplati nel diritto svizzero.
Occorrerebbe introdurre nella legge sulle armi gli elementi costitutivi della falsificazione, della cancellazione, della rimozione o della modifica illegali del contrassegno di cui dev’essere munita un’arma da fuoco.
Nelle due leggi che disciplinano i controlli delle esportazioni, ossia la LMB e la LBDI, manca inoltre una disposizione che preveda che possono essere importate, esportate, acquistate, vendute, fornite, trasportate o trasferite unicamente le armi da fuoco, le loro parti, componenti e munizioni i cui contrassegni sono perfettamente conformi alle norme. Questa esigenza potrebbe essere soddisfatta in due modi: sia introducendo il divieto del traffico transfrontaliero delle armi da fuoco che presentano contrassegni lacunosi nelle disposizioni penali della legislazione in materia di controlli delle esportazioni (art. 33 segg. LMB, art. 14 segg. LBDI), sia iscrivendo l’obbligo di contrassegno, formulato positivamente, fra gli obblighi del titolare dell’autorizzazione (ad es. nella sezione 6 della LMB o nella sezione 5 della LBDI), in modo tale che le infrazioni siano perseguite penalmente in base all’articolo 33 capoverso 1 lettera a della LMB o all’articolo 14 capoverso 1 lettera a della LBDI (inosservanza delle condizioni e degli oneri stabiliti in un’autorizzazione).
3.7 Confisca, sequestro ed eliminazione
Protocollo sulle armi Legge sulle armi Legge sul materiale Legge sui beni a da fuoco bellico duplice impiego
art. 6 art. 31 (art. 34 OArm) art. 38 art. 17
In caso di infrazioni ai sensi del Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco, quest’ultimo prevede il perseguimento di tutte le persone responsabili, ma anche la confisca, il sequestro e l’eliminazione sistematici di tutte le armi illegali. Secondo l’articolo 6, le armi da fuoco, le loro parti, componenti e munizioni la cui marchiatura è lacunosa, che sono state fabbricate o assemblate a partire da elementi ottenuti illegalmente o che sono state commerciate senza le necessarie autorizzazioni, sono immediatamente confiscate. Gli oggetti confiscati devono successivamente essere distrutti o eliminati in altro modo.
Questa esigenza è già oggi soddisfatta dal diritto svizzero. La legge sulle armi e le due leggi che disciplinano il controllo delle esportazioni conferiscono alle autorità competenti o al giudice le competenze necessarie per confiscare tutto il materiale per il quale non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto (cfr. art. 38 LMB, art. 17 LBDI, art. 31 LArm, art. 34 OArm nonché art. 33 e 34 LArm in relazione con l’art. 69 CP).
Per le armi il cui trasferimento non è ammesso in base al Protocollo e che dovessero essere confiscate direttamente alla dogana, si dovrebbero inoltre introdurre le disposizioni necessarie nei relativi atti legislativi e definire, in particolare, l’organo (cantonale) al quale andrebbero consegnate tali armi. Per contro, le autorità doganali