Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine
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1. Introduzione
Il 14 dicembre 2005 il consigliere nazionale Banga ha depositato un’interpellanza (05.3803) con la quale invitava il Consiglio federale a rispondere a diverse domande concernenti l’applicazione di strumenti internazionali volti a impedire la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro e ad arginarne il traffico illecito.
Nella sua risposta del 1° marzo 2006, il Consiglio federale ha precisato che avrebbe incaricato un gruppo di lavoro interdipartimentale di esaminare, tra l’altro, gli adeguamenti necessari in vista della ratifica del Protocollo dell’ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni.
Il gruppo di lavoro ha ultimato il suo rapporto nel dicembre 2007 e lo ha sottoposto al Consiglio federale. Dopo averne preso atto nella sua seduta del 27 febbraio 2008, il Consiglio federale ha deciso di integrare nel diritto svizzero gli obblighi sanciti nello strumento internazionale che permette agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva e affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali («Marking and Tracing Instrument»)1. Il Consiglio federale ha inoltre affidato al gruppo di lavoro il compito di effettuare un’indagine conoscitiva presso i Cantoni in vista di un’eventuale sottoscrizione del Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco. I capitoli del rapporto del gruppo di lavoro che hanno una rilevanza per il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco sono riportati qui appresso. Il rapporto integrale è consultabile (unicamente in tedesco) nel sito Internet della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) all’indirizzo: http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00600/00614/00618/index.html?lang=it (Temi → Politica economica esterna → Controllo delle esportazioni → Materiale bellico → News/Comunicati stampa)
2. Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco
2.1 Oggetto
Il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni, che si aggiunge alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (denominato qui di seguito Protocollo sulle armi da fuoco), è stato adottato il 31 maggio 2001 dall’Assemblea generale dell’ONU con la risoluzione A/RES/55/2552 ed è stato depositato per la firma 30 giorni dopo. È entrato in vigore il 3 luglio 2005.
Questo atto è finalizzato a stroncare il traffico illecito di armi da fuoco, soprattutto procedendo alla marchiatura di queste ultime e alla loro registrazione, prevedendo controlli sicuri di esportazioni, importazioni e transiti, inasprendo le disposizioni penali, consentendo la confisca delle armi da fuoco che circolano illegalmente e rafforzando la cooperazione tra gli Stati Parte a livello bilaterale, regionale e internazionale.
2.2 Campo di applicazione
2.2.1 Campo di applicazione materiale
Ai sensi del Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco, si intende per «arma da fuoco» qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere facilmente trasformata al fine di espellere un pallino, una pallottola o un proiettile
1 Cfr. comunicato stampa del 27 febbraio 2008 del Dipartimento federale dell’economia.
2 Consultabile su <http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255e.pdf>.