Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
3. Compatibilità con la legislazione svizzera
Questo capitolo è dedicato principalmente agli obblighi che la Svizzera, ratificando il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco, assumerebbe in aggiunta al suo attuale impegno nella lotta contro la proliferazione di armi di piccolo calibro. All’inizio di ogni punto sono indicate le disposizioni pertinenti della legislazione svizzera, ossia la legge sulle armi10, la legge sul materiale bellico11 e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego12.
3.1 Marchiatura (contrassegno)
3.1.1 Marchiatura delle armi fabbricate e importate
Protocollo sulle armi Legge sulle armi Legge sul materiale Legge sul controllo da fuoco bellico dei beni a duplice
impiego
art. 8 art. 18a non interessata non interessata
Secondo l’articolo 8 del Protocollo sulle armi da fuoco, qualsiasi arma da fuoco, al momento della fabbricazione, dev’essere munita di un contrassegno (marchio) univoco che indica il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione e il numero di serie. In alternativa, si possono anche impiegare altri contrassegni univoci e di facile uso costituiti da simboli geometrici semplici abbinati a un codice numerico e/o alfanumerico, che consentano di identificare facilmente il Paese di fabbricazione.
Inoltre, qualsiasi arma da fuoco importata dev’essere munita, in primo luogo, di un contrassegno univoco e, secondariamente, di un adeguato contrassegno che permetta di identificare il Paese importatore e, possibilmente, l’anno di importazione. Queste operazioni consentono un rintracciamento efficace delle armi da fuoco per le quali la conservazione delle informazioni di cui all’articolo 7 del Protocollo è lacunosa, come è spesso il caso per le armi più vecchie.
Benché il diritto svizzero vigente non prescriva alcun obbligo in proposito, i fabbricanti procedono alla marchiatura delle loro armi già da tempo, soprattutto per motivi di responsabilità. Nell’ambito dell’adeguamento della legge sulle armi a Schengen, l’articolo 18a prevede ora che le armi da fuoco e le loro parti essenziali siano contrassegnate distintamente al momento della fabbricazione e per la loro introduzione in territorio svizzero.
Per soddisfare gli obblighi di marchiatura prescritti dal Protocollo sulle armi da fuoco, si dovrebbe completare l’articolo 20a dell’ordinanza sulle armi, disposizione esecutiva dell’articolo 18a della legge, con l’indicazione del Paese del fabbricante. Bisognerebbe inoltre introdurre nella legge (art. 18a LArm) l’adeguato contrassegno semplice che dovrebbe essere apposto, oltre al «contrassegno univoco iniziale», al momento dell’importazione di un’arma, per consentire l’identificazione del Paese importatore ed eventualmente dell’anno di importazione, dato che questa operazione non è prevista dalla revisione «nazionale» della legge sulle armi.
10 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54). Il presente rapporto non si riferisce tuttavia alla versione della LArm attualmente in vigore, ma tiene interamente conto delle due modifiche della legge adottate nel 2004 e nel 2007. Le modifiche citate sono state pubblicate nel FF 2004 6343 (associazione a Schengen) e nel FF 2007 4189 (revisione del diritto nazionale in materia di armi) e dovrebbero entrare in vigore nel novembre 2008.
11 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51).
12 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali (LBDI; RS 946.202).