Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine
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possono restituire le merci in questione senza che sia necessaria una modifica legislativa, in applicazione dell’articolo 32 capoverso 4 della legge sulle dogane.
4. Conseguenze pratiche di una ratifica del Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco
4.1 Conseguenze per la Confederazione
La Confederazione sarebbe interessata per molti aspetti dall’applicazione del Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco. Le autorità di autorizzazione dovrebbero attendersi un’intensificazione dello scambio di informazioni già allo stadio che precede il trasferimento internazionale di armi da fuoco (notifica agli Stati di transito, anche all’esterno dello Spazio di Schengen, cfr. cap. 3.4). In tale contesto si dovrebbero istituire le competenze essenziali e creare le strutture necessarie.
Il Protocollo richiede inoltre il reciproco sostegno tra gli Stati Parte nella lotta contro la proliferazione illegale delle armi di piccolo calibro, soprattutto attraverso la cooperazione nel rintracciamento di armi da fuoco, loro parti e munizioni illegali (cap. 3.5). Già oggi il percorso delle armi da fuoco è seguito al di là delle frontiere nell’ambito delle domande Interpol e delle domande di assistenza giudiziaria internazionale, e l’esperienza dimostra che il trattamento di queste richieste è molto oneroso in termini di tempo e di personale sia per la Confederazione che per i Cantoni.
Infine, le autorità doganali riceveranno una documentazione dettagliata di cui dovranno esaminare il contenuto per sondaggio e il cui volume sarà considerevole fin dall’entrata in vigore delle disposizioni di applicazione dell’associazione a Schengen. Esse dovranno eventualmente procedere alla confisca di una maggiore quantità di armi da fuoco, loro parti e munizioni il cui trasferimento non è ammesso dal Protocollo (cap. 3.7).
Le conseguenze sul personale e le conseguenze finanziarie di un’applicazione del Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco appaiono ragionevoli. Oggi come oggi, tuttavia, è difficile quantificarle con precisione e, in particolare, prevedere il numero delle domande di rintracciamento supplementari fondate sui documenti dell’ONU.
4.2 Conseguenze per i Cantoni
I Cantoni, e in special modo le competenti autorità cantonali di polizia, devono regolarmente trattare domande internazionali di rintracciamento. Dato che in futuro gli Stati membri potranno fondare le loro domande anche sugli strumenti dell’ONU e che queste ultime potranno riguardare anche trasferimenti di munizioni, i Cantoni dovranno probabilmente prevedere risorse supplementari per il loro trattamento.
4.3 Conseguenze per gli operatori commerciali e i privati
Le esigenze estese in materia di marchiatura delle armi fabbricate e importate previste dal Protocollo sono importanti sia per i commercianti che per i privati.
I fabbricanti sono incaricati di garantire che tutte le armi da fuoco che lasciano i loro stabilimenti di produzione siano contrassegnate conformemente alle disposizioni del Protocollo sulle armi da fuoco; gli importatori, dal canto loro, devono provvedere affinché ogni pezzo importato sia munito di un adeguato contrassegno univoco. Chiunque non effettui già oggi facoltativamente questa operazione dovrà in ogni caso adeguare la sua prassi probabilmente a partire dal novembre 2008, quando entreranno in vigore le disposizioni conseguenti all’associazione a Schengen. Per