Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine

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quanto concerne le esigenze poste in proposito agli operatori del commercio di armi e ai privati (trasposte nell’articolo 18a LArm), l’unica novità è costituita dalla possibilità di identificare il Paese di fabbricazione su tutte le parti essenziali di armi.

Il recepimento di una disposizione in base alla quale l’importatore deve apporre su ogni arma importata, a scopo distintivo, un contrassegno che indica il Paese importatore e possibilmente l’anno di importazione, ha conseguenze pratiche dirette18.

Poiché il sistema di tenuta delle registrazioni (inventario contabile) è lasciato alla discrezione degli Stati Parte e il Protocollo sulle armi da fuoco – contrariamente allo strumento internazionale di marchiatura e di rintracciamento – prescrive la conservazione dei registri soltanto per un periodo di dieci anni, non risultano grandi cambiamenti rispetto alla prassi seguita fino ad oggi.

La notifica scritta di tutti gli Stati di transito nella quale dichiarano di non opporsi al transito imposta dal Protocollo prima di un trasferimento internazionale di armi da fuoco, di loro parti, componenti e munizioni è molto impegnativa per gli esportatori di armi. Oltre all’onere amministrativo supplementare, questa misura rischia di causare limitazioni nella pianificazione delle forniture che potrebbero anche avere conseguenze finanziarie (cap. 3.4).

Infine, i commercianti di armi saranno anche interessati nella misura in cui il numero di domande di rintracciamento aumenterà in seguito all’applicazione degli strumenti dell’ONU, poiché sono loro a disporre di gran parte dei dati necessari a un rintracciamento19.

5. Valutazione dell’opportunità di un’applicazione del Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco

Il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco è, a livello internazionale, l’unico strumento giuridico vincolante aperto alla firma in materia di controllo del commercio delle armi leggere e di piccolo calibro. Il suo scopo è di facilitare la cooperazione tra gli Stati Parte nella lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco. Questa cooperazione avviene attraverso un rintracciamento coordinato delle armi da fuoco illegali al di là delle frontiere e attraverso il perseguimento penale dei reati che vi sono connessi, ma interviene anche a livello preventivo, nel senso che gli Stati si impegnano a creare e a mantenere un sistema di autorizzazioni o di licenze per la fabbricazione e il traffico leciti di armi di piccolo calibro. Il Protocollo è stato finora firmato da 52 Stati, fra cui quasi tutti gli Stati membri dell’Unione europea e della Comunità europea stessa20.

Tenuto conto del suo considerevole impegno a favore del controllo delle armi di piccolo calibro sulla scena internazionale e del suo ruolo attivo nel Programma di azione delle Nazioni Unite per la prevenzione, la lotta e l’eliminazione del traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, la Svizzera, non aderendo al Protocollo, darebbe un segnale equivoco sul piano politico.

La legislazione svizzera soddisfa già la maggior parte delle esigenze del Protocollo; soltanto alcune disposizioni, analizzate nel capitolo 3, non possono essere automaticamente applicate in Svizzera. Si pongono problemi, in particolare, per la marchiatura delle armi della polizia, che non rientrano nel campo di applicazione delle

18 Cfr. ad esempio la disposizione tedesca contenuta nel par. 24 cpv. 1 n. 1 della legge dell’11 ottobre 2002 sulle armi (WaffG), che non si applica tuttavia al commercio di armi esercitato a titolo professionale.

19 L’obbligo di collaborare con le autorità risulta dagli art. 22 LArm, 27 LMB e 9 LBDI.

20 Cfr. nota 7.