Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine
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leggi federali interessate, oppure se, in caso di esportazione di armi leggere e di piccolo calibro, le dichiarazioni di consenso degli Stati di transito interessati devono già essere disponibili a un momento in cui ciò è praticamente impossibile o è possibile soltanto al prezzo di sforzi sproporzionati.
Il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco, inoltre, prevede obblighi che la Svizzera può certo adempiere, ma che hanno importanti conseguenze pratiche di cui dev’essere consapevole. Si pensi alla disposizione che esige che tutte le armi importate devono essere contrassegnate per permettere l’identificazione del Paese importatore e, possibilmente, l’anno di importazione, una misura che si ripercuoterebbe principalmente sui commercianti di armi professionisti e sui collezionisti privati. La Confederazione e i Cantoni, dal canto loro, devono attendersi un lavoro supplementare legato al trattamento delle domande di rintracciamento internazionali, in particolare per il fatto che queste richieste potranno anche riguardare la diffusione di munizioni illegali.
La questione relativa all’opportunità e al modo di applicare gli obblighi menzionati e alle riserve che la Svizzera dovrebbe eventualmente apportare al testo del Protocollo ha una portata politica e dovrebbe ancora essere oggetto di discussioni approfondite nell’ambito del processo di ratifica.
Bisognerebbe anche definire le modalità di composizione delle controversie tra gli Stati Parte in merito all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo sulle armi da fuoco. Secondo l’articolo 16 paragrafo 2, le controversie che non hanno potuto essere risolte devono essere sottoposte in ultima istanza alla Corte internazionale di giustizia, ma gli Stati Parte, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione del Protocollo, possono dichiarare che non si considerano vincolati a tale disposizione21.
Benché non siano ancora state completamente chiarite tutte le questioni, il gruppo di lavoro interdipartimentale giunge alla conclusione che le disposizioni del Protocollo sulle armi da fuoco sono, in prevalenza, compatibili con la legislazione svizzera e che i vantaggi di una partecipazione della Svizzera sono da considerarsi maggiori degli oneri che ne derivano. Di conseguenza, raccomanda la firma del Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco.
6. Proposta concernente il seguito dei lavori
6.1 Evoluzione in Europa
L’armonizzazione del diritto sulle armi da fuoco compirà un altro passo avanti con la revisione della Direttiva sulle armi da fuoco decisa a livello europeo dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri. Lo scopo di questa revisione, che sarà notificata alla Svizzera nelle prossime settimane, è di mettere in atto il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco, che la Commissione ha firmato il 16 gennaio 2002 a nome della Comunità, nella misura in cui il campo di applicazione della Direttiva lo permette. La revisione della Direttiva sulle armi da fuoco non implica modifiche fondamentali per il diritto svizzero che disciplina questa materia: non vi è tuttora prescritta la creazione di un registro centrale delle armi e le quattro categorie di armi previste sono mantenute. Siccome la Svizzera, approvando l’associazione a Schengen, si è impegnata ad accettare in linea di principio gli sviluppi della Direttiva sulle armi da fuoco22, il prossimo adeguamento della Direttiva le darà l’occasione di conformarsi, nel contempo, al Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco su punti essenziali dell’applicazione.
21 Otto dei 64 Stati Parte hanno finora fatto uso di questa disposizione.
22 FF 2004 5429