Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine

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La formulazione aperta dell’articolo 7 del Protocollo sulle armi da fuoco lascia agli Stati Parte la scelta di come garantire la rintracciabilità delle armi in caso di domande internazionali. La Svizzera, considerata la sua struttura federalista, ha accolto favorevolmente questo approccio: se vi è una buona collaborazione tra i diversi servizi che tengono un registro e lo scambio tra gli operatori economici privati si svolge senza difficoltà, può infatti rinunciare a un registro nazionale14. Benché, nel caso di una domanda di rintracciamento («tracing»), i dati necessari debbano essere raccolti presso diversi servizi15 e il trattamento di una tale domanda possa richiedere molto tempo, il diritto svizzero soddisfa l’esigenza minima di una registrazione non lacunosa. Il termine di conservazione dei registri di dieci anni è previsto in tutti gli atti pertinenti tranne che nell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), dove occorrerebbe prolungare a dieci anni il termine di cinque anni stabilito dall’articolo 21 per la conservazione dei documenti relativi alle esportazioni di armi da caccia e di armi per il tiro sportivo.

3.3 Disattivazione di armi da fuoco

L’articolo 9 del Protocollo sulle armi da fuoco fissa i principi della disattivazione delle armi da fuoco. Questa disposizione non è determinante per la Svizzera poiché, secondo il nostro diritto interno, le armi da fuoco disattivate sono considerate come armi attive.

3.4 Esigenze relative alle autorizzazioni di esportazione, importazione e transito / Misure di sicurezza e di prevenzione

Protocollo sulle armi Legge sulle armi Legge sul materiale Legge sui beni a da fuoco bellico duplice impiego

art. 10 e 11 capitolo 5 sezione 4 capitoli 2 e 3 OBDI

Gli articoli 10 e 11 del Protocollo sulle armi da fuoco prevedono che gli Stati Parte creino o mantengano un sistema efficace di licenze o di autorizzazioni per l’esportazione, l’importazione e il transito di armi da fuoco, di loro parti, componenti e munizioni.

Gli Stati Parte, da un lato, devono procedere a verifiche approfondite prima di rilasciare una licenza o un’autorizzazione, ad esempio definendo le informazioni essenziali, richiedendo le dichiarazioni di consenso e verificando l’autenticità dei documenti. D’altro lato, devono prendere le misure fisiche di sicurezza e di prevenzione che permettano di evitare per quanto possibile il furto, lo smarrimento o il dirottamento di armi da fuoco, di loro parti, componenti e munizioni.

La Svizzera dispone di un buon sistema di controllo delle esportazioni, che soddisfa le norme di sicurezza internazionali e tiene conto dei recenti sviluppi in materia. Tuttavia, non è ancora in grado di adempiere alcune esigenze del Protocollo sulle armi da fuoco, ossia quelle relative alla cooperazione con gli Stati di transito (art. 10). In base al Protocollo sulle armi da fuoco, gli Stati Parte sono tenuti a:

14 La proposta di introdurre un registro centrale delle armi da fuoco è già stata respinta a grande maggioranza nel dicembre 2004 nell’ambito della procedura di consultazione sulla revisione nazionale della legge sulle armi (cfr. http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3/Ergebnisse_i.pdf); le proposte avanzate in proposito in occasione dei dibattiti parlamentari hanno subito la stessa sorte.

15 Titolari di una patente di commercio di armi o di un’autorizzazione rilasciata in base alla LMB o alla LBDI, autorità cantonali competenti, servizi di comunicazione cantonali, Ufficio centrale Armi, SECO.