Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine

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- verificare, prima di rilasciare un’autorizzazione di esportazione, che tutti gli Stati di transito abbiano notificato per iscritto, prima dell’invio, che non si oppongono al transito (par. 2. lett. b);

- menzionare tutti gli Stati di transito nelle autorizzazioni di esportazione e di importazione e nella documentazione che le accompagna (par. 3, prima frase);

- fornire in anticipo agli Stati di transito le informazioni che compaiono nella licenza di importazione (par. 3, seconda frase).

L’integrazione auspicata degli Stati di transito nella cooperazione internazionale deve permettere il rintracciamento delle armi da fuoco, delle loro parti, componenti e munizioni che spariscono durante il trasporto. L’applicazione delle esigenze menzionate comporta tuttavia grandi sfide per le persone interessate: il percorso dei beni trasportati è fissato solo raramente al momento del rilascio dell’autorizzazione e, inoltre, diversi Stati fanno dipendere il rilascio di un’autorizzazione di transito dall’esistenza di una licenza di esportazione dello Stato esportatore e/o da una licenza di importazione dello Stato importatore16.

A queste condizioni, è difficile poter veramente applicare una procedura di autorizzazione. Se, tuttavia, si volesse imporre ai fabbricanti e ai commercianti di armi la responsabilità di una notificazione scritta come previsto dal Protocollo sulle armi da fuoco, bisognerebbe introdurre nella sezione 3 della legge sul materiale bellico una disposizione che, in particolare, vincoli l’esito positivo di una domanda di esportazione all’esistenza delle dichiarazioni di consenso di tutti gli Stati di transito. L’autorità competente dovrebbe menzionare gli Stati di transito nella documentazione di accompagnamento e, nel caso di un’autorizzazione di importazione, avvertire gli Stati di transito interessati prima del previsto trasferimento17.

3.5 Informazione e cooperazione

Protocollo sulle armi Legge sulle armi Legge sul materiale Legge sui beni a da fuoco bellico duplice impiego

art. 12 art. 31c art. 42 art. 20

Uno dei principali scopi del Protocollo sulle armi da fuoco è di favorire lo scambio di informazioni tra gli Stati. Esso stabilisce a tal fine le informazioni che si dovranno scambiare e definisce a grandi linee le modalità dello scambio; inoltre invita gli Stati Parte a istituire gli organi necessari e a renderli noti a livello internazionale.

Le leggi sui controlli delle esportazioni contengono già, nelle loro disposizioni generali sull’assistenza amministrativa, una base legale che agevola la cooperazione con le autorità estere e le organizzazioni internazionali. La legge sulle armi non contiene ancora una tale disposizione, benché le autorità incaricate dell’esecuzione debbano evidentemente poter contare sulla possibilità di uno scambio di informazioni tra gli Stati. È quindi necessario introdurre in questa legge, in una collocazione adeguata, una disposizione che si ispiri all’articolo sull’assistenza amministrativa contenuto nelle leggi che disciplinano i controlli delle esportazioni.

16 È il caso, ad esempio, della Germania (par. 30 cpv. 2 della legge dell’11 ottobre 2002 sulle armi, WaffG).

17 All’interno dello Spazio di Schengen questo scambio di informazioni esiste in parte già oggi nell’ambito della procedura di rilascio della bolletta di scorta (cfr. art. 13 par. 1 e 2 della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi).