Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine

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l’applicazione del Protocollo tramite le vie negoziali. Se non giungono a una soluzione, devono avviare una procedura d’arbitrato e se, anche nel corso di quest’ultima, non riescono a trovare un’intesa, la questione è sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.

L’articolo 16 paragrafo 3 del Protocollo prevede espressamente la possibilità di apporre una riserva a queste disposizioni sul ricorso alla giurisdizione internazionale. In linea di principio si possono formulare anche altre riserve poiché il Protocollo sulle armi da fuoco non prevede divieti né limitazioni in proposito. Queste ultime devono però in ogni caso essere compatibili con l’oggetto e lo scopo del Protocollo6.

2.4 Firma / ratifica

Il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco è aperto alla firma di tutti gli Stati, così come delle organizzazioni di integrazione economica regionale, purché sia stato firmato almeno da uno Stato membro dell’organizzazione in questione. L’adesione di uno Stato o di un’organizzazione di integrazione economica regionale è inoltre sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione, che devono essere depositate presso il segretario generale dell’ONU (art. 17 par. 3).

Attualmente 52 Stati e la Comunità europea hanno firmato il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco, 64 Stati lo hanno ratificato o hanno dichiarato la loro adesione7. Fra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, soltanto il Regno Unito e la Cina hanno firmato il Protocollo; nessuno lo ha però finora ratificato. La Svizzera non lo ha firmato.

2.5 Importanza per la politica estera

Il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco prevede impegni onerosi in quanto non è applicabile soltanto alle armi, ma anche agli accessori di armi, alle munizioni e agli elementi di munizioni. Esso prescrive la definizione degli elementi costitutivi di un’infrazione, gli obblighi di marchiatura e una cooperazione internazionale di una portata che talvolta va oltre le prescrizioni del diritto svizzero vigente e la cui rigorosa applicazione comporterebbe un onere amministrativo supplementare per i servizi competenti e per i privati8. La possibilità di formulare delle riserve al momento della ratifica del Protocollo sulle armi da fuoco consente comunque una certa flessibilità.

L’adesione al Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco sarebbe oltremodo auspicabile per migliorare la lotta internazionale contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, per favorire la partecipazione attiva della Svizzera e per garantire la credibilità e la coerenza della politica estera svizzera in questo settore. La Svizzera si è già distinta a più riprese e in diversi contesti nel dibattito internazionale sulle armi di piccolo calibro9.

6 Art. 19 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111.

7 Situazione degli Stati membri dell’Unione europea: Firma: Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Svezia; Ratifica / dichiarazione di adesione: Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

8 Cfr. capitolo 4.

9 Partecipazione attiva al Programma di azione delle Nazioni Unite per la prevenzione, la lotta e l’eliminazione del traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. Presidenza dell’«Open-ended Working Group», che ha elaborato lo strumento di marchiatura e rintracciamento al termine di varie «substantive sessions» tenutesi nel 2004 e nel 2005.