Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine

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mediante l’azione di un esplosivo, fatta eccezione per le armi da fuoco antiche o loro riproduzioni (art. 3).

Le disposizioni del Protocollo riguardano anche le «parti e componenti», ossia qualsiasi elemento o elemento di sostituzione specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il telaio, il carrello o il tamburo, il castello di culatta o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.

Il termine «munizione» designa l’insieme della cartuccia o delle sue componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco, purché le stesse componenti siano soggette ad autorizzazione nel rispettivo Stato Parte.

Nonostante l’ampiezza del campo di applicazione materiale del Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco, gli Stati Parte sono relativamente agevolati dal fatto che, spesso, le disposizioni la cui applicazione è particolarmente onerosa non includono le parti, componenti e munizioni (art. 8, marchiatura di armi da fuoco) o le includono soltanto se ciò è «opportuno e possibile» (art. 7, registrazione).

2.2.2 Campo di applicazione personale

Il Protocollo sulle armi da fuoco non è applicabile alle transazioni tra Stati o ai trasferimenti di Stato nei casi in cui tale applicazione leda il diritto di uno Stato Parte di adottare, nell’interesse della sicurezza nazionale, misure conformi alla Carta delle Nazioni Unite (art. 4).

Le indagini e i perseguimenti di reati rientrano nel campo di applicazione del Protocollo soltanto se hanno una portata transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.

2.3 Obblighi e possibili riserve

Gli articoli 5 e 6 del Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco stabiliscono quali misure devono essere adottate in caso di fabbricazione illecita3 o di traffico illecito4 di armi da fuoco, segnatamente il perseguimento di tutte le persone implicate e la confisca, il sequestro e l’eliminazione di tutte le armi da fuoco che circolano illegalmente.

Il Protocollo persegue inoltre una migliore cooperazione con gli Stati Parte e soprattutto un rintracciamento efficace delle armi da fuoco5, e a tale scopo contiene un elenco di misure preventive obbligatorie: registrazione (art. 7), marchiatura (art. 8), misure di sicurezza e di prevenzione (art. 11), informazioni (art. 12), cooperazione (art. 13) e obblighi generali concernenti i sistemi di licenze e di autorizzazioni (art. 10). Altre disposizioni sono proposte agli Stati Parte come «best practice»: formazione e assistenza tecnica (art. 14), mediatori e mediazione («brokering») (art. 15). Il capitolo 3 del presente documento contiene una descrizione dettagliata dei diversi obblighi materiali risultanti dal confronto con la legislazione svizzera.

Nelle disposizioni finali del Protocollo si trovano gli obblighi formali, in particolare le procedure di composizione delle controversie. Conformemente all’articolo 16, gli Stati Parte si impegnano a comporre le controversie riguardanti l’interpretazione o

3 Ossia la fabbricazione e l’assemblaggio di tutti i pezzi indicati al punto 2.2.1.

4 Ossia l’importazione, l’esportazione, l’acquisto, la vendita, la fornitura e il trasporto o il trasferimento delle merci indicate al punto 2.2.1, a partire dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest’ultimo verso il territorio di un altro Stato.

5 Ai sensi del Protocollo sulle armi da fuoco, il termine «rintracciamento» indica il rintracciamento sistematico del percorso di un’arma da fuoco e, possibilmente, delle sue parti, componenti e munizioni, dal fabbricante fino all’acquirente.