Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine
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6.2 Firma e ratifica del Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco
La Svizzera, in una prima fase, potrebbe firmare il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco per manifestare la sua volontà di procedere all’applicazione autonoma degli strumenti dell’ONU e per sostenere attivamente gli sforzi comuni volti a combattere la proliferazione illegale delle armi di piccolo calibro. In una seconda fase, potrebbe ratificare il Protocollo conformemente alla prassi del Consiglio federale. Parallelamente, si potranno esaminare nel dettaglio le riserve che dovrebbero essere formulate.
6.3 Introduzione progressiva delle misure legislative in Svizzera
Un intervento sul piano legislativo si renderà necessario soltanto quando l’Unione europea avrà notificato la nuova versione della Direttiva sulle armi da fuoco. In seguito, secondo l’Accordo di associazione a Schengen, la Svizzera disporrà di un periodo di due anni al massimo per trasporre gli sviluppi del pertinente diritto comunitario nel suo diritto interno.
Parallelamente, dovrà avviare altre misure per applicare il Protocollo sulle armi da fuoco poiché la riveduta Direttiva sulle armi da fuoco non dovrebbe coprire la totalità degli articoli del documento aggiuntivo dell’ONU. La revisione della Direttiva europea sulle armi da fuoco non prevede, ad esempio, disposizioni che disciplinano le attività di importazione e di esportazione con i Paesi situati al di là delle frontiere esterne dell’Unione europea o dello Spazio di Schengen.
L’atto che sancisce il recepimento degli sviluppi degli acquis di Schengen e di Dublino, al pari dell’adesione al Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco, dev’essere considerato un trattato internazionale. Questi due progetti devono quindi essere approvati e applicati sul piano nazionale tramite un decreto federale soggetto a referendum. Vista la loro somiglianza nel contenuto e nella forma, devono possibilmente essere sottoposti contemporaneamente al Parlamento. I lavori corrispondenti, la revisione delle disposizioni legali e la redazione del relativo messaggio dovrebbero iniziare al momento in cui l’Unione europea avrà pubblicato la Direttiva che modifica l’attuale Direttiva sulle armi da fuoco. Questa procedura dovrebbe svolgersi senza ritardi e il dossier essere sottoposto quanto prima al Parlamento per rispettare il termine di due anni impartito dall’Accordo di associazione a Schengen.