Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/49: Consultazione dei Cantoni in vista della firma del Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, componenti e munizioni · 14 pagine

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3.1.2 Scorte di armi da fuoco dello Stato

Il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco dedica una particolare disposizione alle armi delle scorte nazionali trasferite in vista dell’uso civile permanente (art. 8 par. 1 lett. c). In passato, armi appartenenti alle scorte dello Stato sono finite in zone di guerra o sul mercato nero in seguito a una gestione poco rigorosa. L’apposizione di un adeguato contrassegno univoco deve quindi permettere agli Stati Parte di identificare il Paese di trasferimento.

Occorre rilevare che, in Svizzera, l’esercito, l’amministrazione militare e le autorità doganali e di polizia non rientrano nel campo di applicazione della legge sulle armi (art. 2 cpv. 1 LArm) e non sono quindi soggetti agli obblighi di contrassegno da essa previsti.

Per quanto riguarda le armi dell’esercito, la Svizzera dovrebbe già soddisfare le esigenze del Protocollo: tutte le armi d’ordinanza dell’esercito svizzero sono contrassegnate con l’emblema nazionale (croce svizzera), un numero individuale e una «A» (per «Armee», esercito). Quando un’arma è consegnata a un privato, la lettera «A» è sostituita da una «P» (per «privato»)13. Inoltre, la riveduta legge sulle armi migliorerà notevolmente la rintracciabilità delle armi dell’esercito grazie alla banca dati DAWA (art. 32a lett. d LArm), che permetterà uno scambio di informazioni tra l’Ufficio federale di polizia e l’amministrazione militare.

Le autorità doganali della Confederazione non vendono armi a privati.

Siccome la sovranità in materia di polizia spetta ai Cantoni, la marchiatura delle armi della polizia messe fuori servizio non può essere oggetto di una regolamentazione nazionale. Se la Svizzera ratificherà il Protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco, bisognerà formulare una riserva giuridica in proposito.

3.2 Registrazione (conservazione delle informazioni)

Protocollo sulle armi Legge sulle armi Legge sul materiale Legge sul controllo da fuoco bellico dei beni a duplice

impiego

art. 7 art. 21 art. 17 e 18 OMB art. 21 OBDI

(commercianti d’armi);

art. 8 cpv. 1 e art. 11

cpv. 3

(privati);

art. 22b

(Stati di Schengen)

Conformemente all’articolo 7 del Protocollo, ogni Stato Parte deve garantire che, per almeno dieci anni, siano conservate tutte le informazioni sulle armi da fuoco necessarie ad assicurarne la rintracciabilità e l’identificazione. Queste informazioni includono ovviamente i contrassegni prescritti dal Protocollo, ma anche, nel caso di transazioni internazionali, le date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni richieste, il Paese esportatore, il Paese importatore, lo Stato di transito, il destinatario finale nonché la descrizione e la quantità degli articoli.

Se ciò è opportuno e possibile, le loro parti, componenti e munizioni devono essere registrate in base alla stessa disposizione.

13 Questa prassi non è retta da una base legale. Le Istruzioni del 4 luglio 1977 sulla numerazione delle armi da fuoco portatili e da pugno personali e collettive forniscono informazioni sui tipi di armi e i numeri attribuiti loro. Sono consultabili in versione cartacea presso il servizio competente del DDPS.