Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

Capitolo 6: Compiti dell’UFSP

Articolo 30 Formazione e perfezionamento

Capoverso 1: la qualità e l’efficacia degli interventi nella prevenzione, terapia, riabilitazione e riduzione dei danni dipende in gran parte da un’offerta di formazione di qualità, sufficiente e accessibile in tutte le regioni del Paese. Il numero degli specialisti interessati è limitato e concerne pertanto un mercato ristretto. Questa caratteristica non permette lo svolgimento delle regole abituali dell’offerta e della domanda in quanto i costi legati all’istituzione di una offerta di formazione, soprattutto se certificante, non sarebbero coperte dalla domanda. Inoltre, le istituzioni che assumono questi specialisti sono spesso ONG che dispongono di poche risorse. Il sostegno finanziario della Confederazione è determinante per assicurare un’offerta di formazione di qualità che garantisca la professionalizzazione di questo settore d’attività. Si tratta di un obiettivo importante della politica della Confederazione in materia di dipendenze. Questa offerta di formazione è rivolta agli specialisti in materia di dipendenze nonché ai professionisti puntualmente interessati da questi problemi, attivi nelle attività sociali, nell’infermieristica, nella medicina, nella psicoterapia, nell’insegnamento, nella polizia, nella giustizia, nell’ambiente penitenziario ecc.

Capoverso 2: la dipendenza è una malattia contrassegnata da aspetti somatici, psichici e sociali, il cui trattamento esige la padronanza delle conoscenze e competenze nelle discipline scientifiche interessate. L’offerta di formazione continua corrispondente deve adempiere tre criteri principali al fine garantirne la qualità: a) conoscenze e competenze interdisciplinari basate sull’evidenza e integranti gli sviluppi in corso nelle discipline interessate; b) offerta adeguata ai bisogni dei professionisti, delle istituzioni e delle autorità e c) offerta iscritta nel sistema di formazione continua detto modello di Bologna (Certificate, Diploma and Master of Advanced Studies) per garantire il riconoscimento delle offerte di perfezionamento certificanti. Le offerte di perfezionamento puntuali centrate su un tema particolare non sono interessate dal terzo criterio.

Capoverso 3: la Confederazione può delegare la gestione del finanziamento e dello sviluppo dell’offerta di formazione a un organismo indipendente. Esso è composto da rappresentanti delle principali professioni interessate e lavora in collaborazione con le associazioni professionali, con le istanze federali e cantonali competenti e gli organismi di formazione quali università, scuole universitarie, scuole specializzate ecc. L’organismo indipendente definisce più specificamente i criteri degli organismi ai quali affidare il compito di organizzare le offerte di formazione nonché i criteri ai quali questa offerta deve ottemperare. Questi ultimi devono adempiere i tre criteri principali menzionati nel capoverso 2.

Articolo 31 Raccomandazioni sulla garanzia della qualità

La promozione di misure concernenti la garanzia della qualità costituisce uno strumento efficace per la professionalizzazione nel campo delle dipendenze. Essa avviene sotto forma di raccomandazioni, diversi strumenti di misurazione o progetti di sostegno. Si tratta di un obiettivo importante della politica dell’UFSP in materia di dipendenze. La definizione di raccomandazioni, ad esempio sotto la forma di criteri di qualità, permette di stabilire un riferimento che ha valore normativo in un campo d’attività molto eterogeneo. Le esperienze fatte finora permettono di affermare che Cantoni e istituzioni apprezzano documenti siffatti. Essi fissano criteri di qualità minimi ai quali i professionisti possono riferirsi. La realizzazione di misure di accompagnamento è importante per sostenere il processo d’implementazione sul terreno, in quanto esse implicano cambiamenti non trascurabili delle pratiche professionali.

Articolo 32 Laboratorio di riferimento