Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 26 Condizione e durata di validità dell'autorizzazione d'esportazione
Capoverso 1: le condizioni menzionate in questo capoverso sono prestabilite da convenzioni internazionali.
Capoverso 2: nei casi di aiuto umanitario d’urgenza, l’Istituto può rilasciare un’autorizzazione d’importazione di sostanze controllate anche in assenza di un’autorizzazione d’importazione del Paese di destinazione. Pertanto, questo articolo si applica quando, ad esempio, nel caso di una catastrofe naturale, il governo del Paese di destinazione dipende dall’aiuto internazionale ma non dispone più delle infrastrutture necessarie al rilascio di autorizzazioni d’importazione.
Capoverso 3: anche l’autorizzazione unica d’esportazione è valida, come l’autorizzazione d’importazione, al massimo tre mesi. Ai fini di un controllo completo, si stabilisce che la durata di validità dell’autorizzazione d’esportazione non può superare quella dell’autorizzazione d’importazione del Paese di destinazione. Ciò è importante soprattutto in caso di transito di sostanze controllate.
Capoverso 4: per quanto riguarda la durata di validità e la notifica delle quantità importate, le autorizzazioni generali d’esportazione sono soggette alle stesse regole delle autorizzazioni generali d’importazione (cfr. commenti all’art. 24 cpv. 2).
Articolo 27 Rilascio dell’autorizzazione d’esportazione
Cfr. commenti all’articolo 25.
Sezione 4: Transito Articolo 28
L’articolo corrisponde all’articolo 38 OStup. Il transito di sostanze controllate attraverso la Svizzera è possibile soltanto se la fornitura di queste sostanze è accompagnata da un’autorizzazione d’esportazione del Paese di origine e da un’autorizzazione d’importazione del Paese di destinazione. Se manca una delle due autorizzazioni, la merce viene trattenuta. Previa attestazione del fatto che la spedizione è conforme alla legge, al conducente del mezzo di trasporto viene accordato un termine entro il quale presentare le autorizzazioni mancanti. Nel caso in cui ciò non avvenisse, le sostanze controllate vengono eliminate dalle autorità del Cantone di confine.
Sezione 5: Autorità doganali
Articolo 29 Luogo dell'importazione, esportazione e transito
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) stabilisce, d’intesa con le associazioni economiche, gli uffici doganali in cui possono essere effettuate le transazioni doganali relative a sostanze controllate. I nomi degli uffici designati vengono pubblicati e la loro ubicazione può essere chiesta in ogni momento presso l’AFD. Il commercio privato di sostanze controllate, come ad esempio l’importazione e l’esportazione di medicamenti contenenti sostanze controllate da parte di viaggiatori malati, può essere dichiarato presso ogni ufficio doganale.
Articolo 30 Sdoganamento
Capoversi 1 e 2: L’ufficio doganale, al fine di contrastare traffici illegali di sostanze controllate, comunica all’Istituto lo sdoganamento di sostanze controllate effettuato. Nel contempo, informa il titolare dell’autorizzazione mediante il documento di autorizzazione timbrato dalla dogana che accompagna la spedizione. L’autorizzazione contiene dati inerenti il tipo e la quantità delle sostanze controllate inviate.
Capoverso 3: Conformemente alle convenzioni internazionali, la Svizzera è tenuta e comunicare trimestralmente all’INCB (International Narcotics Control Board) le quantità effettive di sostanze control-