Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 19 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

AI, BS, FR, GE, GL, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, ZG, ZH, la CDCF, l’UDC e il Centre Patronal sono del parere che nell’ambito dell’imposta federale diretta non vi sia alcuna lacuna nel processo di verifica, poiché l’AFC ha ampie competenze di sorveglianza (sia la sorveglianza tecnica che quella finanziaria). In parte i partecipanti alla consultazione affermano che le misure supplementari adottate dal CDF aumenterebbero il carico di lavoro dei Cantoni senza ottenere un valore aggiunto.

Anche AG contesta la presenza di una lacuna nel processo di verifica nell’ambito dell’imposta federale diretta. VD contesta la necessità di un’ulteriore verifica da parte del CDF. ZH non vede alcun motivo per rivedere la LCF, poiché l’AFC ha già ampie competenze grazie alla sorveglianza tecnica sull’applicazione dell’imposta federale diretta. Inoltre, il Centre Patronal e ZG constatano che anche gli organi di controllo cantonali esercitano funzioni di sorveglianza e di verifica nell’ambito fiscale. GR sostiene che le amministrazioni fiscali cantonali sono sorvegliate anche dai Controlli cantonali delle finanze. La tenuta dei registri, la tassazione e la riscossione dell’imposta sarebbero effettuate congiuntamente dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni, in modo che il controllo fiscale effettuato da uno dei tre enti comporti anche il controllo per gli altri. BL sostiene che l’attuale sorveglianza della Confederazione vada oltre quanto esposto nel rapporto esplicativo.

L’AFC provvederebbe all’applicazione uniforme della legge, emanando prescrizioni per la corretta e uniforme tassazione e riscossione dell’imposta federale diretta. Infine, anche GR ritiene che negli ultimi anni l’AFC abbia esteso indirettamente il controllo.

L’UDC osserva che la revisione non si possa giustificare neanche considerando le possibilità di miglioramento nell’ambito della NPC. Ciò dovrebbe essere disciplinato nella legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2). La proposta di estendere le competenze del CDF comporterebbe il rischio di ulteriore limitazione del federalismo e della sovranità dei Cantoni nonché il rafforzamento inutile di un’autorità. Secondo il parere espresso dal Cantone ZG, attualmente non esiste alcuna base legale per il lavoro di verifica effettuato dal CDF nell’ambito della NPC. Tuttavia, sarebbe importante che il CDF possa esaminare i dati forniti dai Cantoni per il calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri. La relativa base sarebbe nella LPFC o nell’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC; RS 613.21).

AI, FR, GL, LU, NW, SG, TG, VD e la CDCF sostengono che grazie a questi nuovi compiti il CDF possa consultare gli incarti fiscali. I Cantoni AI, GL, LU, TG e la CDCF affermano inoltre che, secondo il CDF, per le verifiche del sistema di controllo interno e la trasmissione alla Confederazione sarebbe necessario esaminare anche gli incarti. Le spiegazioni del Cantone SO sono di tenore analogo. Infatti, il Cantone spiega che né il testo di legge né il rapporto esplicativo escluderebbero che il CDF possa consultare gli incarti fiscali nelle verifiche previste del sistema di controllo interno. In base al comportamento attuale del CDF si teme veramente che la verifica del sistema di controllo interno sia intesa anche come verifica dei singoli incarti fiscali. Secondo AI, FR, GL, LU, NW, SG, TG e la CDCF, la consultazione degli incarti fiscali e/o la relativa verifica causerebbero dop-