Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 19 pagine

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ritiene che il sistema di controllo interno non possa essere verificato dal CDF e che si debba rinunciare alle verifiche del CDF nell’ambito dell’imposta federale diretta. Inoltre, deve essere garantita anche l’indipendenza dei Controlli cantonali delle finanze.

Per evitare conflitti di competenze, NE, TI e la CCCFCL propongono di completare la legge in modo che nella verifica siano esclusi i controlli degli incarti fiscali e degli elementi di tassazione nell’ambito dell’imposta federale diretta.

Anche I Verdi considerano positive le modifiche proposte e ritengono superflua la limitazione delle verifiche prevista all’articolo 16 capoverso 1 LCF.

L’Unione delle città accoglie esplicitamente le modifiche proposte e suggerisce che le Città e i Comuni siano citati chiaramente negli articoli 16 e 17 LCF.

L’USC è favorevole alla modifiche proposte della LCF ed è soddisfatta degli sforzi intrapresi dalla Confederazione per colmare innanzi tutto le lacune di controllo delle contribuzioni basate su accordi cantonali. Tuttavia, constata che questa soluzione è fallita. L’USC considera positivo il fatto che le modifiche proposte non abbiano effetti finanziari o a livello di personale.

Il Controllo delle finanze della Città di Zurigo propone unicamente di prevedere negli articoli 16 e 17 LCF anche gli organi di vigilanza dei Comuni.

Economiesuisse è favorevole alle modifiche proposte ed esige un adeguamento minimo dell’articolo 16 capoverso 3 LCF.

3.2.3 Parere negativo su parti del progetto (art. 16 cpv. 1 LCF) con contro proposta

AG, AI, BL, BS, FR, GL, LU, NW, SG, TG, ZH e la CDCF chiedono di rinunciare alle modifiche dell’articolo 16 capoverso 1 LCF, poiché non condividono le modifiche relative all’imposta federale diretta. Essi propongono eventualmente di completare l’articolo 16 LCF in modo che nella sua verifica il CDF non possa né consultare gli incarti fiscali né controllare l’attività di tassazione dell’amministrazione fiscale cantonale. Anche ZG chiede di rinunciare alle modifiche proposte. A titolo sussidiario, occorre ricordare che il CDF non è abilitato a effettuare verifiche degli incarti di tassazione né a valutare la prassi generale di tassazione delle autorità fiscali cantonali e comunali. Anche GE respinge le modifiche dell’articolo 16 capoverso 1 LCF. La sorveglianza finanziaria potrebbe essere migliorata invece combinando, il rafforzamento dell’ispettorato delle finanze dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) con uno scambio di informazioni più efficace tra i Cantoni e il CDF in materia di sistema di controllo interno.

3.2.4 Parere negativo su parti del progetto (art. 16 cpv. 1 LCF) senza contro proposta

SZ chiede di rinunciare alla modifica dell’articolo 16 capoverso 1 LCF, poiché non condivide la modifica concernente l’imposta federale diretta. Non esprime parere sulle altre disposizioni.

3.2.5 Parere negativo sull’intero progetto con contro proposta

SO e VD chiedono di rinunciare a tutte le modifiche. VD propone di completare l’articolo 16 LCF precisando che nella sua verifica in materia di imposta federale diretta, il CDF non possa né consultare gli incarti fiscali né controllare l’attività di tassazione dell’amministrazione fiscale cantonale.