Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 19 pagine

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Secondo il PLR.I Liberali radicali occorre precisare a livello legislativo che, nella sua attività di verifica, il CDF non abbia accesso a singoli atti della tassazione. Si potrebbe precisare questo aspetto completando l’articolo 16 capoverso 3 LCF.

Se non si rinuncia alla modifica dell’articolo 16 capoverso 1 LCF, AG, FR, GL, LU, NW, SG, TG, VD, ZG e il CDCF esigono di completare l’articolo 16 capoverso 3 LCF. Secondo AG e FR, questa integrazione deve garantire che il CDF non possa né consultare gli incarti fiscali né verificare l’attività di tassazione delle autorità fiscali cantonali. AG motiva questa posizione affermando che le autorità fiscali cantonali dovrebbero spiegare il funzionamento dei sistemi di controllo interno sulla base degli incarti di tassazione. GL, LU, NW, SG, TG, VD e il CDCF chiedono la seguente integrazione: Nella sua attività di controllo il CDF non può né consultare gli incarti fiscali né esaminare l’attività di tassazione dell’amministrazione fiscale cantonale. ZG vorrebbe completare l’articolo 16 capoverso 3 LCF come segue: L’attività del CDF non prevede né la verifica degli atti individuali della tassazione né una valutazione della prassi generale di tassazione delle autorità fiscali cantonali e comunali. A questo proposito, il CDCF e LU affermano che la CDCF si è già opposta dal 2002 alla possibilità del CDF di effettuare presso i Cantoni revisioni sulla riscossione dell’imposta federale diretta mediante consultazione degli incarti fiscali.

BE chiede che in questo articolo sia indicato più chiaramente che l’informazione reciproca è dovuta soltanto nei settori citati nell’articolo 16 capoverso 1 LCF.

Anche l’USC è favorevole a sancire la collaborazione nella legge. Secondo l’Unione tale collaborazione potrebbe essere estesa ulteriormente, ossia dovrebbe essere possibile trasferire l’intero compito di verifica della Confederazione a un Cantone consenziente.

Economiesuisse esige che la prima parte dell’articolo 16 capoverso 3 LCF venga leggermente adeguata come segue: Il CDF collabora con gli organi cantonali di sorveglianza.

Al fine di mantenere il segreto fiscale che deriva dalla sovranità cantonale, JU propone di inserire nel capoverso 3 dell’articolo 16 LCF «una sintesi dei risultati» invece di «i risultati dei controlli».

BL sottolinea che approva la norma secondo la quale gli organi cantonali potrebbero effettuare verifiche nell’ambito dell’imposta federale diretta su mandato del CDF solo se può fatturare le prestazioni fornite. Queste verifiche dovrebbero essere indennizzate.

VD è del parere che lo scambio di informazioni previsto tra il CDF e gli uffici cantonali non è

conforme al diritto cantonale.