Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 19 pagine

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4.2 Articolo 17 LCF

4.2.1 Osservazioni generali

L’Unione delle città propone che le città e i Comuni siano esplicitamente citati nell’articolo 17 LCF e che non siano indicati come «uffici sottoposti». Il Controllo delle finanze della Città di Zurigo esige che nell’articolo 17 LCF siano previsti anche gli organi di sorveglianza dei Comuni, poiché i singoli Cantoni avrebbero delegato ai Comuni compiti importanti nell’ambito dell’imposta federale diretta.

4.2.2 Articolo 17 capoverso 1 LCF

Il Controllo federale delle finanze comunica per scritto ai Cantoni o agli uffici loro sottoposti il risultato della verifica e offre loro la possibilità di esprimere un parere. Successivamente trasmette i risultati

della verifica e il parere all’ufficio competente della Confederazione.

OW è favorevole agli adeguamenti richiesti con questo articolo, in particolare alla possibilità che gli uffici controllati esprimano un parere. Anche ZH valuta positivamente la proposta fatta, poiché in questo modo si rafforzerebbe il principio per cui il CDF non ha diritto di impartire istruzioni agli Uffici cantonali. Le contestazioni sarebbero così indirizzate – a seconda del tema specifico – all’Ufficio federale autorizzato a impartire istruzioni. BE valuta positivamente la possibilità offerta ai Cantoni o agli uffici loro sottoposti di esprimere un parere. Esso considera positivamente anche il fatto che le altre contestazioni sarebbero gestite dall’Ufficio federale competente. In questo modo si garantirebbe di poter trovare soluzioni adeguate nel singolo contesto specifico.

L’USC chiede di stralciare senza sostituzione la parola «successivamente», affinché il CDF possa inoltrare il suo rapporto nei tempi stabiliti. In questo modo si eviterebbe un ritardo causato da un parere cantonale.

Se la proposta della CDCF non viene approvata, LU chiede di completare l’articolo 17 capoverso 1 LCF e aggiungere che una copia dei risultati della verifica sia trasmessa al Dipartimento cantonale delle finanze e al Controllo cantonale delle finanze.

4.2.3 Articolo 17 capoverso 2 LCF

L’ufficio competente della Confederazione tratta e conclude l'affare con gli organi cantonali. Nelle

relazioni tra l’ufficio della Confederazione e il Controllo federale delle finanze sono applicabili per

analogia le prescrizioni sulla procedura in caso di contestazione (art. 12).

OW e ZH sono esplicitamente favorevoli agli adeguamenti proposti.