Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 19 pagine

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verso 3 LCF (vedi le spiegazioni in merito). BL chiede che siano predisposte delle direttive vincolanti in collaborazione con i Cantoni. ZH propone le attività di verifica del CDF nell’ambito dell’imposta federale diretta siano limitate al sistema di controllo interno, alla tenuta dei registri, alla riscossione dell’imposta e alla regolarità della contabilità. Sono escluse le consultazioni di incarti fiscali da parte del CDF e le verifiche dell’attività di tassazione delle amministrazioni cantonali. ZG vorrebbe ribadire che il CDF non può in materia di tassazioni, occuparsi di questioni tecniche fiscali e di decisioni discrezionali. L’articolo 16 capoverso 3 LCF dovrebbe essere completato in questo senso. Secondo GR le modifiche qui proposte devono essere eventualmente integrate nella LIFD aggiungendo che il CDF non può né consultare gli incarti fiscali né verificare l’attività di tassazione dell’amministrazione fiscale cantonale.

4.1.3 Articolo 16 capoverso 2 LCF (abrogazione)

JU propone un nuovo articolo 16 capoverso 2 LCF, in modo che non sia più possibile un’interpretazione ambigua dell’articolo 16 LCF: Nella sua attività di verifica il Controllo federale delle finanze non può né consultare gli incarti fiscali né esaminare l’attività di tassazione dell’amministrazione fiscale cantonale.

Il Centre Patronal vorrebbe chiaramente conservare questa norma.

4.1.4 Articolo 16 capoverso 3 LCF

Il Controllo federale delle finanze collabora, per quanto possibile, con gli organi cantonali di vigilanza finanziaria. Se vi acconsentono, può affidare loro determinati compiti di revisione. Il Controllo fede-

rale delle finanze e gli organi cantonali di vigilanza finanziaria si informano vicendevolmente sull'attività di vigilanza prevista e sui risultati delle verifiche.

GE ritiene auspicabile che il CDF sia informato del risultato delle verifiche della sorveglianza cantonale e che gli Uffici federali e cantonali collaborino tra di loro. L’articolo 16 capoverso 3 LCF evidenzierebbe la necessaria collaborazione e pertanto sarebbe giustificato. In questo senso anche TI è favorevole alle modifiche proposte che consentirebbero di intensificare la collaborazione tra gli Uffici federali e cantonali. I Verdi accolgono la proposta e ritengono che la soluzione proposta tiene conto anche dell’aspetto federalistico.

BE, BS, VS, ZG e la CCCFCL valutano positivamente la clausola secondo la quale gli organi cantonali di sorveglianza finanziaria devono acconsentire al trasferimento di determinati compiti di verifica. TI, VS e la CCCFCL ritengono che la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni,

rilevata duranti i numerosi controlli, abbia funzionato in maniera ottimale. L’informazione reciproca è molto importante. Il Cantone VS e la CCCFCL sono favorevoli alla collaborazione sia con l’AFC sia con il CDF.