Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 19 pagine
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In risposta alla mozione 07.3282 intitolata Alta sorveglianza dell’imposta federale diretta della Commissione del Consiglio nazionale relativa alla NPC (Commissione 06.094 CN), il Consiglio federale intende rivedere la legge federale sul Controllo federale delle finanze (LCF; RS 614.0). Il Consiglio federale ha avviato la consultazione il 26 maggio 2010 e ha autorizzato il Controllo federale delle finanze (CDF) a eseguirla. Sono stati invitati a esprimere un parere i Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), 14 partiti, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell’economia nonché la Conferenza svizzera delle imposte (CSI). La procedura di consultazione si è conclusa il 17 settembre 2010.
2 Oggetto del progetto
Le modifiche proposte nell’articolo 16 capoverso 1 LCF devono permettere al CDF di eseguire verifiche presso i Cantoni se questi ultimi ricevono sussidi federali o quote a destinazione vincolata alle entrate della Confederazione o adempiono compiti federali nel settore dell’imposta federale diretta. Le verifiche del CDF nell’ambito dell’imposta federale diretta, diversamente da quelle relative ai sussidi federali o alle quote a destinazione vincolata alle entrate della Confederazione, dovranno limitarsi al sistema di controllo interno, alla tenuta dei registri, alla riscossione dell’imposta e alla regolarità della contabilità. Il vigente capoverso 2 di questa disposizione dovrà essere abrogato senza sostituzione. Nel capoverso 3 dell’articolo 16 LCF si precisa che il CDF può delegare ai Cantoni determinati compiti di revisione unicamente se vi acconsentono . Inoltre, è previsto che il CDF e gli organi cantonali di sorveglianza finanziaria si informino vicendevolmente sull’attività di sorveglianza prevista e sui risultati delle verifiche.
Il nuovo articolo 17 LCF è concepito in modo tale da essere applicabile a tutte le verifiche che il CDF esegue presso i Cantoni. E’ mantenuto il principio vigente secondo il quale il CDF non ha il diritto di impartire istruzioni agli uffici cantonali e le eventuali contestazioni saranno trasmesse all’Ufficio federale autorizzato a emanare istruzioni in materia.
3 Sintesi dei risultati
3.1 Risposte
Dei 54 partecipanti alla procedura di consultazione 35 hanno espresso il loro parere sul contenuto del progetto, mentre due (PCS e Unione svizzera degli imprenditori) vi hanno espressamente rinunciato. Anche un’associazione mantello economica non invitata alla consultazione e due Controlli cantonali e comunali delle finanze hanno espresso un parere sul progetto.
Dall’esame dei singoli pareri si rilevano sei diverse posizioni: ampia approvazione del progetto,
approvazione del progetto con riserva e aggiunte, parere negativo su parti del progetto con e senza contro proposta nonché parere negativo su tutto il progetto con e senza contro proposta.
La maggioranza dei Cantoni e la CDCF sono contrarie alle modifiche dell’articolo 16 capoverso 1 LCF (14 Cantoni e la CDCF), di cui 13 Cantoni e la CDCF presentano una contro proposta nel