Rapporto LFE

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

autorizzato a concludere anche con questi Stati Accordi sul riconoscimento reciproco delle prescrizioni di diritto veterinario per il commercio di animali e di prodotti animali: si tratta dei cosiddetti Accordi trilaterali (cpv. 2). Questi Accordi trilaterali possono comprendere soltanto oggetti di disciplinamento, come è previsto nell’allegato 11 dell’Accordo veterinario con l’Unione europea; essi non possono invece contenere disposizioni di più ampia portata.

Articolo 54 capoversi 1, 1bis (nuovo) e 1ter(nuovo)

Secondo l’Accordo veterinario bilaterale, i controlli veterinari di confine vengono effettuati ormai soltanto presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per le importazioni e i transiti elencati nell’Accordo stesso (cfr. sopra in merito ad art. 52 cpv. 2). Di conseguenza occorre adeguare l’articolo 54 capoverso 1.

La legge federale del 16 dicembre 200514 sulla protezione degli animali (LPAn) obbliga le autorità preposte all’esecuzione a sporgere denuncia penale in caso di violazioni intenzionali alla legislazione sulla protezione degli animali. Siccome le violazioni della legislazione sulle epizoozie possono avere conseguenze di vasta portata e di notevole gravità, si giustifica il fatto di inserire l’obbligo della denuncia penale anche nella legge sulle epizoozie. Questo obbligo dovrebbe permettere di rafforzare la posizione delle autorità preposte all’esecuzione. In casi di poca gravità le autorità di esecuzione devono poter rinunciare a una denuncia penale (capoverso 1ter). Un disciplinamento corrispondente dell’obbligo di denuncia è previsto anche nell’avamprogetto di consultazione relativo alla revisione della LDerr15.

Articolo 57 capoverso 3 lettera b

Nell’articolo 57 capoverso 3 lettera b occorre ora precisare esplicitamente che l’UFV promuove la prevenzione delle epizoozie. L’efficacia e l’economicità delle misure preventive devono essere verificate regolarmente. Allo scopo di tenere conto di questa esigenza e di documentare la situazione in modo comprensibile, occorre che vengano presentati in continuazione rapporti sulla salute animale e sulle misure preventive in questo settore. In particolare l’UFV deve quindi poter eseguire programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie.

I programmi di riconoscimento precoce costituiscono la base per valutare l’evoluzione e la successiva lotta alle epizoozie. Essi riguardano da un lato le epizoozie o i loro agenti patogeni che non esistono ancora in Svizzera. Dall’altro vengono registrate epizoozie che sono già presenti in Svizzera, ma di cui non è chiaro in quale misura sono diffuse in Svizzera e qual è la rispettiva dinamica di diffusione.

I programmi di sorveglianza servono in primo luogo ad accertare l’assenza di epizoozie (p. es. mediante programmi nazionali di controlli a campione). In seguito tali programmi permettono di esaminare se una determinata epizoozia esiste in Svizzera. Dal punto di vista economico i programmi di sorveglianza delle epizoozie rendono possibili condizioni più favorevoli per gli scambi con l’estero e sostengono quindi il commercio internazionale.

14 RS 455

15 http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2009.html#EDI