Rapporto LFE
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
7.2 Rapporti con il diritto europeo
Le modifiche proposte sono conformi agli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare all’allegato 11 dell’Accordo veterinario.
Dalla minaccia di gravi perdite di animali risulta che la prevenzione delle epizoozie diventa una questione sempre più importante a livello mondiale e in particolare anche nell’Unione europea (cfr. la nuova strategia per la salute animale dell’UE 2007-2013 – “La prevenzione è la migliore medicina”18). Al momento attuale non è ancora possibile valutare in quale misura risultano obblighi per la Svizzera a causa del rafforzamento della prevenzione nell’Unione europea.
7.3 Forma dell’atto legislativo
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.
7.4 Compatibilità con la legge sui sussidi
Secondo l’articolo 4 della legge del 5 ottobre 199019 sui sussidi (LSu), nell’elaborazione, nell’emanazione e nella modifica delle norme di diritto concernenti gli aiuti finanziari e le indennità il Consiglio federale e l’amministrazione federale si attengono ai principi del capitolo 2 della LSu.
Secondo il nuovo articolo 42 capoverso 1 lettera f, la Confederazione può procurarsi vaccini contro le epizoozie. Finché i vaccini vengono consegnati gratuitamente o a condizione di favore, è previsto un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LSu. Per una rapida attuazione di una vaccinazione preventiva o di una vaccinazione di emergenza è molto importante che l’acquisto dei vaccini possa avvenire tempestivamente e in modo centralizzato. In primo luogo occorre finanziare i vaccini contro le epizoozie, che possono provocare notevoli danni e che quindi è indispensabile combattere nell’interesse economico generale.
Secondo il nuovo articolo 57 capoverso 3 lettera b, l’UFV promuove la prevenzione delle epizoozie e in particolare può eseguire programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie. Nella misura in cui l’UFV dipende dalla collaborazione di terzi, in particolare dei Cantoni, per l’esecuzione dei programmi, possono essere versate indennità a tale scopo.
7.5 Delega di competenze legislative
Il disegno di revisione della LFE contiene la nuova norma di delega seguente:
Delega al Consiglio federale:
18 Comunicazione della Commissione del 19 settembre 2007 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo nonché al Comitato delle regioni in merito a una nuova strategia per la salute animale dell’Unione europea (2007-2013) – “La prevenzione è la migliore medicina”, COM(2007) 539 definitiva.
19 RS 616.1