Rapporto LFE
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
cani provenienti da tali Paesi rappresenta quindi un rischio considerevole. Una volta importati in Svizzera, è molto difficile provare che la loro importazione è avvenuta in modo illecito. Occorre quindi vietare questo commercio estendendo ai cani il divieto del commercio ambulante.
Articolo 22
Le nozioni superate di distruzione delle carcasse e di scorticatoio devono essere stralciate. Al loro posto occorre utilizzare la nozione di eliminazione prevista attualmente nell’OESA.
Articolo 25 capoverso 3
Le competenze per l’esecuzione della LFE sono disciplinate dall’articolo 54. La sorveglianza dell’importazione e del transito di animali e di prodotti animali da parte della Confederazione avviene ormai soltanto presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti (cfr. sotto in merito ad art. 54 cpv. 1 LFE). All’articolo 25 capoverso 3 occorre quindi stralciare il riferimento all’Ufficio federale di veterinaria (UFV).
Articolo 26
L’attuale articolo 26 prevede l’opposizione unicamente per le decisioni su provvedimenti secondo l’articolo 25. Tuttavia l’UFV non decide soltanto conformemente all’articolo 25, ma accorda tra l’altro anche ai laboratori l’autorizzazione per la diagnosi delle epizoozie (art. 42 cpv. 1 lett. d LFE congiuntamente ad art. 297 cpv. 1 lett. b OFE) o riconosce i centri di formazione destinati alla formazione dei tecnici di inseminazione (art. 51 cpv. 1 lett. b OFE). Per motivi di sistematica viene abrogato l’articolo 26. Per tutte le decisioni delle autorità federali che vengono emesse in virtù della presente legge deve essere prevista una procedura di opposizione in un nuovo articolo 59b (cfr. spiegazioni relative all’art. 59b LFE).
Articolo 27 capoverso 2
All’articolo 27 capoverso 2 occorre sostituire la nozione di malattie animali con la nozione di epizoozie (cfr. definizione all’art. 1 LFE). Inoltre la disposizione viene adeguata dal punto di vista redazionale.
Articolo 38 capoverso 1
Come si è spiegato in precedenza, in futuro occorre prevedere in Svizzera la comparsa di un numero crescente di nuove epizoozie, che possono rappresentare una minaccia per l’intera popolazione svizzera di animali da reddito. Considerato il notevole potenziale di danno di tali epizoozie, il rispetto delle prescrizioni della legislazione sulle epizoozie nella produzione agricola assume un’importanza enorme. Di conseguenza non è possibile che il comportamento illegale delle aziende agricole o dei loro gestori che violano le prescrizioni di polizia epizootica non abbia un influsso sui pagamenti diretti della Confederazione. Per questo motivo deve essere possibile ridurre o negare i pagamenti diretti di cui all’articolo 70 della legge