Rapporto LFE

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 14 pagine

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inoltre, vi sarebbe il pericolo che questa malattia con febbre venga trasmessa anche alle persone.

Articolo 47

Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo sistema di sanzioni, che è stato introdotto dalla revisione della parte generale del Codice penale del 21 dicembre 19378 (CP). Tra l’altro le brevi pene detentive previste finora sono state sostituite dalla pena pecuniaria. L’articolo 47 LFE deve essere adeguato al nuovo sistema di sanzioni del CP9. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria (cpv. 2). Chiunque ha agito per negligenza deve essere punito con la multa. L’importo massimo è disciplinato dall’articolo 106 capoverso 1 CP e ammonta a diecimila franchi. Nel contempo l’articolo viene suddiviso in modo più comprensibile.

Articolo 48

Le disposizioni della legge che finora erano elencate esplicitamente in questo articolo sono completate dall’articolo 16. L’articolo 16 della legge conferisce al Consiglio federale la possibilità di estendere il campo d’applicazione degli articoli 14-15b ad animali di altre specie qualora questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale. Il Consiglio federale ha fatto uso di questa competenza e ha esteso l’obbligo di registrazione nell’OFE alle aziende detentrici di equidi, volatili da cortile, pesci e api (modifica dell’OFE del 19 agosto 2009; RU 2009 4255). Siccome l’articolo 16 è strettamente connesso con gli articoli 14-15b della legge, che già attualmente sono soggetti alla norma penale di questo articolo, occorre prevedere una pena anche per un’infrazione alle prescrizioni che il Consiglio federale emana conformemente all’articolo 16 della legge. L’importo massimo della multa secondo il capoverso 1 è disciplinato dall’articolo 106 capoverso 1 CP e ammonta a diecimila franchi. Nel contempo la disposizione viene suddivisa in modo più comprensibile.

Articolo 52 capoversi 2 e 2bis

La competenza dei Cantoni in materia di perseguimento penale, prevista all’articolo 52 capoverso 1 LFE, viene mantenuta.

L’UFV deve essere competente unicamente nei casi di perseguimento penale in cui svolge anche una funzione di controllo e di conseguenza può constatare fattispecie penali. Negli ultimi anni i controlli veterinari di confine degli animali e dei prodotti di origine animale provenienti dall’Unione europea sono stati ridotti continuamente in base all’Allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (UE) sul commercio di prodotti agricoli (Accordo veterinario). Dal 1° gennaio 2009 non vengono più effettuati controlli veterinari di confine tra la Svizzera e l’UE. I rispettivi controlli avvengono ormai soltanto presso

8 RS 311.0

9La nota a piè di pagina n. 64 nella LFE rinvia già alla chiave di conversione dell’articolo

333 capoverso 2 CP.

10 RS 0.916.026.81