Rapporto LFE

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 14 pagine

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La formazione degli ispettori degli apiari e dei loro supplenti spetta ai Cantoni conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LFE attualmente in vigore (cfr. in proposito anche l’articolo 310 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie [OFE]). Per le altre persone che svolgono una funzione nell’esecuzione della presente legge, la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento sono disciplinati dagli articoli 2 e 3 numero 1 LFE nell’ordinanza del 24 gennaio 20074 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.

Negli ultimi anni i casi di peste europea, un’epizoozia delle api, sono nettamente aumentati. Se questa epizoozia delle api dovesse ulteriormente diffondersi, in futuro la sicurezza dell’impollinazione potrebbe essere minacciata, ciò che d’altronde avrebbe ripercussioni negative per l’agricoltura. Per porre un freno a questa evoluzione sono necessarie, tra l’altro, una professionalizzazione e un’intensificazione della formazione degli ispettori degli apiari. D’ora in poi essa deve essere uniformata e disciplinata dalla Confederazione.

Articolo 6

Attualmente non è più indispensabile disciplinare nella LFE la funzione di affossatore. L’eliminazione di corpi di animali è disciplinata nell’ordinanza del 23 giugno 20045 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

Articolo 10a

Il disciplinamento di cui all’articolo 10a in merito alle misure preparatorie può essere limitato alle epizoozie altamente contagiose. La nozione di distruzione di carcasse deve essere sostituita dalla nozione di eliminazione utilizzata attualmente nell’OESA.

Articolo 11 capoverso 2, secondo periodo

Al capoverso 2 il riferimento all’ispettore del bestiame (cfr. sopra in merito ad art. 4) e all’affossatore (cfr. sopra in merito ad art. 6) può essere stralciato.

Articolo 21 capoverso 1

L’attuale divieto del commercio ambulante di determinati animali deve essere esteso ai cani: infatti negli ultimi anni è aumentato in particolare il commercio incontrollato di giovani cani. Giovani cani offerti su Internet vengono portati in Svizzera in automobili private da Paesi dell’Europa orientale in cui è diffusa la rabbia urbana e quindi consegnati all’acquirente in differenti luoghi, ad esempio in qualche posteggio o al suo domicilio. Essi vengono venduti ad acquirenti svizzeri a prezzi molto più bassi rispetto a quelli richiesti per i cani allevati in Svizzera. Spesso tali cani non sono vaccinati contro la rabbia conformemente alle prescrizioni e di frequente si trovano anche in un cattivo stato di salute. Il commercio incontrollato di

3 RS 916.401

4 RS 916.402

5 RS 916.441.22