Rapporto LFE
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
L’attuazione di programmi scelti a livello nazionale per la sorveglianza e il riconoscimento precoce delle epizoozie da parte della Confederazione permette, grazie a un’organizzazione razionale e a un utilizzo efficiente delle risorse, un’acquisizione più rapida delle basi necessarie alla prevenzione delle epizoozie. La lotta contro le epizoozie deve invece continuare a restare un compito dei Cantoni (cfr. art. 31 cpv. 1 LFE). Di conseguenza i programmi di lotta alle epizoozie devono continuare a essere finanziati esclusivamente dai Cantoni.
Articolo 59b (nuovo)
A differenza dell’ordinamento procedurale generale previsto dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa (PA), nell’ambito delle epizoozie deve sempre essere possibile presentare un’opposizione contro le decisioni delle autorità federali. L’attuale articolo 26 prevede l’opposizione unicamente per le decisioni su provvedimenti secondo l’articolo 25. D’ora in poi deve essere prevista una procedura di opposizione per tutte le decisioni delle autorità federali che vengono emesse in virtù della presente legge. Tra l’altro può essere proposta opposizione all’UFV contro le decisioni del Servizio veterinario di confine o contro le decisioni concernenti il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito della lotta alle epizoozie destinate alla sorveglianza delle condizioni di resistenza.
Ciò permette di eliminare malintesi, piccoli errori e dubbi da parte dell’autorità federale, che è l’istanza decisionale. La maggior parte delle differenze che sorgono nelle decisioni di prima istanza dovrebbe essere eliminata in questo modo. Il termine per presentare opposizione è di dieci giorni. Questo termine permette di motivare in modo sufficiente l’opposizione.
5. Conseguenze
5.1 Ripercussioni sulla Confederazione
L’attuale revisione della legge aumenta il margine di manovra della Confederazione nella prevenzione delle epizoozie. L’impegno della Confederazione si concentra sul riconoscimento precoce, sull’acquisto mirato di vaccini, sui programmi di sorveglianza, sulla prevenzione delle situazioni di crisi e sulla cooperazione internazionale.
A causa della situazione epizootica internazionale la Svizzera, secondo una valutazione attuale, dovrà eseguire a medio termine, per ottenere analisi attendibili, programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie che comporteranno costi di circa 3 a 4 milioni di franchi. In una prima fase, a causa delle attuali condizioni quadro di politica finanziaria, le spese supplementari della Confederazione destinate ai programmi di prevenzione dovranno essere ridotte della metà. È fatta salva la necessità d’intervento urgente a causa di un’imminente minaccia costituita da un’epizoozia.
Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione nel settore dei vaccini sono difficilmente valutabili e differiranno a seconda della situazione epizootica. Nel