Rapporto LFE
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per le importazioni e i transiti provenienti da Paesi terzi, vale a dire da Stati che non sono membri dell’UE. I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell’Accordo veterinario: si tratta degli aeroporti internazionali di Zurigo e di Ginevra, in cui l’UFV attualmente è ancora presente. Di conseguenza la competenza dell’UFV in materia di perseguimento penale si limita alle infrazioni commesse all’atto dell’importazione e del transito da tali Paesi terzi che vengono constatate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200511 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200912 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA), l’Amministrazione delle dogane continua ad avere la competenza in materia di perseguimento penale. Il terzo periodo del capoverso 2 è obsoleto è può quindi essere semplicemente stralciato.
Al capoverso 2bisl’elenco delle leggi viene completato dalla LIVA.
Articolo 53 capoverso 3 (nuovo)
In un nuovo capoverso 3 si stabilisce esplicitamente che il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d’esecuzione nonché ai risultati dei controlli e delle inchieste. Una disposizione analoga si trova nella legge del 9 ottobre 199213 sulle derrate alimentari (art. 36). Si raccomanda di inserire un disciplinamento corrispondente nella legge sulla protezione degli animali e nella legge sulle epizoozie, in particolare nell’ottica del coordinamento dei controlli lungo la catena alimentare e nell’ambito del piano di controllo nazionale pluriennale. Nel settore veterinario esistono numerosi obblighi di notifica dei Cantoni a livello di ordinanza. Le notifiche avvengono tramite il sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE, che serve all’adempimento dei compiti nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.
Articolo 53b
Le nuove sfide nell’ambito delle epizoozie, in particolare la lotta alla diffusione delle malattie infettive esotiche, che tra l’altro sono causate dall’aumento del traffico internazionale di animali e di merci nonché dai cambiamenti climatici, richiedono in misura crescente una cooperazione internazionale. Occorre ampliare la rete internazionale e intensificare la cooperazione attiva con le istituzioni e le organizzazioni internazionali nell’ambito della salute animale. Il Consiglio federale deve essere autorizzato a concludere trattati di diritto internazionale negli ambiti menzionati al capoverso 1.
Nell’Accordo veterinario bilaterale la Confederazione Svizzera e l’UE riconoscono l’equivalenza delle prescrizioni di diritto veterinario per il commercio di animali e di prodotti di origine animale. Dal 1° gennaio 2009 non vengono più effettuati controlli veterinari di confine tra la Svizzera e l’UE (cfr. sopra in merito ad art. 52 cpv. 2). Accordi analoghi esistono anche tra l’Unione europea e altri Stati che non sono membri dell’UE (p. es. Norvegia, Nuova Zelanda). Il Consiglio federale deve essere
11 RS 631.0
12 RS 641.2
13 RS 817.0