Rapporto LFE
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
federale del 29 aprile 19986 sull’agricoltura (LAgr) anche quando le disposizioni della legislazione in materia di epizoozie non vengono rispettate. L’articolo 70 capoverso 4 LAgr prevede l’adozione di misure adeguate già in caso di mancato rispetto delle disposizioni determinanti della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali. Allo stesso modo le sanzioni conformemente alla legge federale del 17 giugno 20057 contro il lavoro nero (LLN) possono comportare riduzioni adeguate dei pagamenti diretti (art. 13 LLN).
Articolo 42 Titolo e capoverso 1 lettera f (nuovo)
Il titolo deve ora avere il tenore seguente: Ricerca, diagnosi, vaccini, poiché con la nuova lettera f viene inserita una disposizione concernente i vaccini.
Lettera f
Secondo il diritto in vigore, le misure preventive della Confederazione si basano in particolare sull’articolo 9 LFE, secondo cui la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l’esperienza, sembrano atti a impedire l’insorgere o il diffondersi di un’epizoozia.
Nella LFE attualmente in vigore non si trova una disposizione legale esplicita destinata all’acquisto e al finanziamento dei vaccini da parte delle Confederazione e alla gestione di banche di vaccini. Per una rapida attuazione di una vaccinazione preventiva o di una vaccinazione di emergenza è molto importante che l’acquisto dei vaccini possa avvenire tempestivamente e in modo centralizzato. Ciò è stato dimostrato in modo impressionante dallo scoppio della malattia della lingua blu negli anni 2008/2009/2010. Per il finanziamento del vaccino contro la malattia della lingua blu si è dovuto ricorrere a una base legale prevista nella LAgr. Secondo l’articolo 142 capoverso 1 lettera b LAgr, infatti, la Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnatamente per il mantenimento della salute degli effettivi di animali. Di queste organizzazioni riconosciute fa parte anche la Federazione svizzera di allevamento della razza pezzata rossa. Negli anni 2008, 2009 e 2010 essa si è dichiarata disposta ad acquistare il vaccino necessario per la campagna di vaccinazione nazionale. I costi assunti dalla Federazione per l’acquisto del vaccino le sono stati rimborsati in seguito da parte della Confederazione, conformemente all’articolo 142 capoverso 1 lettera b LAgr.
La nuova lettera f dell’articolo 42 capoverso 1 dovrebbe costituire una base legale che permetta alla Confederazione di acquistare i vaccini in modo centralizzato ed eventualmente di consegnarli gratuitamente o a condizione di favore. In primo luogo occorre finanziare i vaccini contro le epizoozie, che possono provocare notevoli danni e che quindi è indispensabile combattere nell’interesse economico della Svizzera. Ne fanno parte ad esempio, oltre alla malattia della lingua blu, la peste equina o la febbre del Nilo occidentale. Se in Svizzera scoppiasse la peste equina, che come la malattia della lingua blu viene trasmessa dalle zanzare, l’intero effettivo di cavalli svizzero sarebbe minacciato. Tutti i cavalli colpiti da questa epizoozia dovrebbero essere uccisi. In caso di comparsa della febbre del Nilo occidentale,